Appello del funzionario, anche senza esibire la delega

Pubblicato il 10 agosto 2015

Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non vi è alcuna necessità, da parte del funzionario dell'Agenzia delle Entrate che ha sottoscritto l'atto, di esibire un'apposita delega conferitagli a tal fine dal Direttore dell'Ufficio.

E' quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con sentenza n. 16436 pubblicata il 5 agosto 2015, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, avverso la pronuncia con cui la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello contro un avviso di accertamento. Ciò poiché, a detta dei giudici di secondo grado, l'atto di appello era stato sottoscritto da un funzionario dichiaratosi delegato del Direttore, senza allegazione di copia della suddetta delega.

Nell'accogliere le censure dell' Agenzia, la Cassazione ha espressamente affermato che la sottoscrizione dell'atto di appello sia da ritenersi validamente apposta, quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega del titolare dell'Ufficio può essere legittimamente conferita, in via generale, mediante la stessa preposizione del funzionario allo specifico settore di cui si tratta.

L'impugnazione è dunque pienamente valida - ancorché sottoscritta dal funzionario del reparto competente che non esibisca specifica delega - salvo, tuttavia, che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: sì al risarcimento per pause lavorative negate

20/08/2025

Nuovo schema di convenzione Inps per i medici fiscali: cosa cambia

20/08/2025

Interventi per barriere architettoniche, quando l'Iva ridotta?

20/08/2025

Quando è possibile creare due Gruppi IVA in Italia

20/08/2025

Assegno di Inclusione: istruzioni ministeriali per le domande di rinnovo

20/08/2025

Recupero degli aiuti COVID e giudice competente a decidere

20/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy