Appello depositato senza attestazione di conformità, inammissibile

Pubblicato il 08 febbraio 2020

E’ inammissibile l’appello notificato via posta se alla costituzione in giudizio si ometta di attestare la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito alla controparte e quest'ultima non si costituisca.

La Cassazione, con sentenza n. 2887 del 7 febbraio 2020, ha accolto il ricorso promosso da una Sas contro la decisione con cui la CTR aveva confermato una cartella di pagamento emessa nei propri confronti.

La ricorrente si doleva, tra gli altri motivi, del fatto che il giudice di secondo grado non avesse dichiarato l'inammissibilità dell'appello promosso dall’Ufficio finanziario.

Quest'ultimo, infatti, pur avendo notificato l'atto mediante spedizione a mezzo del servizio postale, non aveva provveduto ad attestare la conformità dell'atto depositato a quello spedito, avendo prodotto a tale scopo un atto recante unicamente un timbro, privo di sottoscrizione.

Tale conformità non era stata nemmeno verificata da parte del giudice di gravame, in quanto l’appellata non si era costituita in giudizio.

Attestazione di conformità: serve la firma, timbro non basta

La Suprema corte, dopo aver precisato che l’attestazione di conformità deve avere la forma e il contenuto di una dichiarazione, sottoscritta dal difensore, con la quale il medesimo attesta la conformità tra l'atto prodotto e quello spedito per la notifica, ha escluso che, nel caso in esame, potesse riconoscersi efficacia equipollente ad un semplice timbro, sia pure con data, ma senza firma.

La censura del ricorrente è stata quindi ritenuta fondata, con cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio.

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