Applicazione delle misure patrimoniali anche retroattiva

Pubblicato il 15 settembre 2009
Con sentenza depositata il 1° settembre, la n. 33597, la Corte di legittimità ha sottolineato come le misure patrimoniali di prevenzione previste nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa o di uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p., si applicano anche nei confronti dei soggetti pericolosi ai sensi dell’art. 1, nn. 1) e 2), legge n. 1423 del 1956, data la natura meramente formale e non recettizia del rinvio operato all’art. 1 legge n. 575 del 1965 da parte dell’art. 19 della legge n. 152 del 1975. Tale rinvio, continua la Corte, “in difetto di una espressa esclusione o limitazione deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto fonte, in sostituzione, integrazione o modificazione di quelle originarie”. Detto assunto, concludono i giudici,  non può essere intaccato nemmeno dal principio di irretroattività in quanto quest'ultimo riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agevolazione ambientale: errore per incertezza normativa emendabile

10/09/2025

Costi da lite? Solo se sono certi

10/09/2025

Data Act: al via le nuove regole UE per l’accesso equo ai dati

10/09/2025

Fringe benefit auto aziendali: optional a carico del dipendente. Quale trattamento fiscale?

10/09/2025

Finanziamenti SIMEST 2025 per la transizione digitale anche alle imprese non esportatrici

10/09/2025

Tavolo sicurezza, ultimi interventi sul decreto legge in corso di emanazione

10/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy