Apporto irregolare del bene nel fondo immobiliare. Niente contraddittorio preventivo

Pubblicato il 20 giugno 2013 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 15319 del 19 giugno 2013, hanno rigettato il ricorso presentato da alcune società contro la decisione con cui le Commissioni tributarie di merito avevano ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta loro notificato in considerazione dell'apporto di beni in fondi patrimoniali attraverso operazioni commercialmente sospette e conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.

Le ricorrenti si erano difese lamentando il mancato espletamento del contraddittorio preventivo con le società prescritto ai sensi dell'articolo 37 bis del dpr 600/1973. Ed infatti – avevano sostenuto le contribuenti – poiché l'articolo 20 del dpr 131/1986 costituisce norma antielusiva, è necessario che venga posta la preventiva audizione dei legali rappresentanti.

Diversa la conclusione a cui giunge la Suprema corte, secondo la quale l'articolo 20 dpr 131/1986 sull'apporto irregolare del bene nel fondo immobiliare, anche se ispirato a finalità genericamente antielusive, non costituisce una fattispecie di elusione fiscale tipizzata; ne consegue la non necessità del contraddittorio preventivo con il contribuente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Tax credit sale cinematografiche, anno 2024: termini per domande

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy