Apprendistato duale: la trasformazione modifica il regime contributivo

Pubblicato il 27 gennaio 2025

Con il messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025 l’INPS spiega gli effetti sul regime contributivo della trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca "e per la formazione professionale regionale".

A prevedere tale possibilità è il Collegato lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025.

Apprendistato duale: novità del Collegato lavoro

L’articolo 18 del Collegato lavoro (legge 13 dicembre 2024, n. 203) ha introdotto modifiche al comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che disciplina il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico).

In particolare, la nuova disposizione consente, una volta conseguito il predetto titolo, la trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello non solo in apprendistato professionalizzante (cd. apprendistato di secondo livello), ma anche in “apprendistato di alta formazione e di ricerca o per la formazione professionale regionale”.

ATTENZIONE: È bene far notare che la norma prevede testualmente la possibilità di trasformazione anche in un rapporto di apprendistato “per la formazione regionale”. Come sottolineato in sede di dossier parlamentare, tale rapporto non costituisce una tipologia ulteriore di apprendistato rispetto alle tre tipologie ordinamentali di apprendistato previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, vale a dire l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (articolo 43), l'apprendistato professionalizzante (articolo 44) e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (articolo 45). Il riferimento alla “formazione professionale regionale” è inteso, si spiega nel dossier, come specifico ambito in cui si esplica lo svolgimento del rapporto di apprendistato richiamato e non come forma di apprendistato diversa ed ulteriore.

Si ricorda che possono accedere all’apprendistato di primo livello i giovani con età anagrafica compresa tra i 15 e i 25 anni e la durata del rapporto non può superare i tre anni ovvero i quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

L’apprendistato di alta formazione e di ricerca o di terzo livello è invece rivolto ai giovani con età anagrafica compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata del rapporto è definita dalle regioni/province autonome di Trento e Bolzano. sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza di regolamentazione regionale, è definita dalle disposizioni del DM 12 ottobre 2015.

L’apprendistato di alta formazione e di ricerca inoltre può essere utilizzato in tutti i settori di attività, pubblici e privati.

Apprendistato di primo livello: trasformazione in apprendistato di terzo livello

La trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di terzo livello è ammessa previo aggiornamento del piano formativo individuale, secondo la durata e le finalità definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

La trasformazione del contratto, fa presente l’INPS con il messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, consentendo un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

Il datore di lavoro che intende attivare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui è iscritto il giovane.

La retribuzione dell’apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di primo livello.

Apprendistato: regime contributivo applicabile

Relativamente alla contribuzione INPS a carico dei datori di lavoro, il regime generale applicabile ai contratti di apprendistato (circolare n. 108 del 14 novembre 2018) prevede, per le aziende con più di 9 dipendenti, un’aliquota del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui vanno aggiunti l’aliquota NASpI (nella misura dell’1,31%) e il contributo integrativo ( nella misura dello 0,30%) destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9 dipendenti (articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) la contribuzione è fissata in base all’anno di vigenza del contratto, nelle seguenti aliquote: 1,50% nei primi 12 mesi, 3% dal 13° al 24° mese, 10% dal 25° mese, a cui si aggiunge l’1,61% per aliquota NASpI e contributo formazione continua.

Per l’apprendistato di primo livello (articolo 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2015) l’aliquota contributiva datoriale del 10% è dimezzata (è pari infatti al 5%) e non si applica l’incremento dell’1,61%.

Apprendistato: regime contributivo applicabile alla trasformazione

L’INPS, con il messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025, spiega che, similarmente a quanto chiarito per l’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) (messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019), per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca:

Per i datori di lavoro soggetti a trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria o ai Fondi di solidarietà bilaterali, l’aliquota contributiva è incrementata in base alle specifiche disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Flusso Uniemens

Per la gestione del flusso Uniemens, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità procedurali già in uso. Non sono previste modifiche sostanziali nelle modalità di compilazione della sezione.

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