Apprendistato. Le Regioni non possono abbassare l’età minima dell’obbligo scolastico

Pubblicato il 25 novembre 2010 L’Apprendistato è stato recentemente qualificato da alcune leggi regionali come una “formazione formale esterna” all’azienda e in quanto tale si ritiene possa essere svolto da chi ha compiuto il quindicesimo anno di età e non è in possesso di una qualifica professionale.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 334 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità degli art. 25, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della regione Abruzzo n. 30/2009, che appunto disciplina l'apprendistato. Tale legge regionale, secondo la Consulta, fissando il limite anagrafico ai 15 anni per l'accesso dei giovani in azienda, è uscita dal campo della formazione professionale e ha invaso quello delle regole generali sull’istruzione, che sono di competenza esclusiva del legislatore nazionale. Quindi, dato che la legge nazionale (Finanziaria 2007) ha fissato a 16 anni l’obbligo scolastico, le regioni non possono intervenire per abbassarlo contravvenendo alla volontà del legislatore nazionale di estendere a dieci anni l'obbligo di istruzione, da assolvere nel percorso liceale o in quello di istruzione e formazione professionale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

CCNL Alimentari cooperative - Flash

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Transizione 4.0, istruzioni GSE per la compilazione dei moduli

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy