Appropriazione indebita per il marito che impedisce alla ex di riprendersi gli effetti personali

Pubblicato il 05 ottobre 2009
La Corte di cassazione, con sentenza n. 37498 del 24 settembre 2009, ha respinto, definendolo inammissibile, il ricorso presentato da un uomo contro la condanna impartitagli dai giudici di merito per appropriazione indebita in quanto lo stesso, dopo la separazione, aveva impedito alla ex moglie di riprendersi l'auto a lei intestata nonché i suoi effetti personali lasciati presso la casa familiare. La Seconda sezione penale ha quindi spiegato che tale fattispecie di reato è da considerare consumata “nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul bene uti dominus” senza che sia necessario che “la parte offesa debba formulare un'esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy