Approvato il cumulo contributivo per dottori commercialisti

Pubblicato il 09 maggio 2018

Approvata dal ministero del Lavoro la delibera della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (n.12/17/AdD del 29 novembre 2017) riguardante l’introduzione del cumulo dei periodi assicurativi per gli iscritti alla medesima cassa.

Il comunicato inerente l’approvazione è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 105 dell’8 maggio 2018.

Come conseguenza del via libera ministeriale, sarà inserito nel regolamento della Cnpadc il nuovo articolo 37-bis dedicato al “Cumulo dei periodi assicurativi”.

E’ consentito conglobare contributi maturati presso altre gestioni previdenziali

Quindi, agli iscritti è consentito cumulare periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. Con il cumulo è possibile sommare gratuitamente tutti e per intero i periodi assicurativi, non coincidenti, maturati presso altre gestioni, e così raggiungere i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto ad un’unica pensione.

In base alla convenzione tra Inps e Adepp, gli assegni di pensione in cumulo saranno calcolati con il metodo totalmente contributivo, tranne nel caso in cui si raggiungano i requisiti minimi previsti anche senza l'utilizzo del cumulo contributivo, ossia senza l'aggiunta di versamenti di altre casse.

Con la richiesta di cumulo non è più possibile richiedere la restituzione una tantum dei contributi versati.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Formazione, Cassazionisti e spese di ricovero: bandi Cassa Forense in scadenza

16/01/2026

CIGS, NASpI e congedi parentali: prime istruzioni INPS per il 2026

16/01/2026

Nuovo bonus mamme: domanda integrativa e rielaborazione INPS

16/01/2026

Modello IVA 2026: approvazione, struttura e principali novità

16/01/2026

Codatorialità e licenziamento: rileva l’organico complessivo

16/01/2026

Fondoprofessioni: fino a 20.000 euro per piani formativi monoaziendali

16/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy