Il lodo emesso nell’ambito di un arbitrato irrituale in materia di lavoro può essere impugnato esclusivamente davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza è a sua volta impugnabile solo mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 412-quater del codice di procedura civile.
Tale principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12278 del 9 maggio 2025, nell’ambito di una controversia riguardante un licenziamento disciplinare impugnato attraverso la procedura arbitrale prevista dallo Statuto dei Lavoratori e dalla contrattazione collettiva di settore.
Il caso esaminato
Un lavoratore, destinatario di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ha attivato la procedura prevista dall’art. 7, comma 6, della Legge n. 300/1970. Il collegio arbitrale, regolarmente costituito, ha derubricato la sanzione espulsiva in una multa pari a quattro ore di retribuzione.
In seguito al mancato adempimento da parte del datore di lavoro, il Tribunale ha dichiarato valido il lodo e ordinato la reintegrazione del dipendente. La società ha proposto appello e la Corte territoriale ha riformato la sentenza, sostenendo l’inammissibilità della procedura arbitrale nei casi di licenziamento.
La Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello, accogliendo integralmente il ricorso del lavoratore.
1. Natura dell’arbitrato ex art. 7, comma 6, L. n. 300/1970
L’arbitrato instaurato ai sensi dell’art. 7, comma 6, dello Statuto dei Lavoratori è stato qualificato come arbitrato irrituale, ovvero una procedura fondata sulla volontà negoziale delle parti, priva di effetti tipicamente giurisdizionali.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. Un. n. 25253/2009), tale qualificazione deriva:
La Corte ha confermato che, ove previsto dalla contrattazione collettiva, il ricorso all’arbitrato irrituale è ammissibile anche in caso di licenziamento.
2. Regime di impugnazione del lodo irrituale
La Cassazione ha inoltre ribadito che:
Di conseguenza:
3. Effetti sul caso concreto
Nel caso di specie, l’impugnazione proposta alla Corte d’Appello era radicalmente inammissibile. La sentenza del Tribunale avrebbe potuto essere contestata esclusivamente con ricorso per cassazione.
Pertanto, la Corte ha disposto la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., in quanto il processo non poteva proseguire nella forma assunta con il gravame d’appello.
Di seguito il principio di diritto richiamato dalla Cassazione:
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