Aree edificabili a intensità variabile

Pubblicato il 12 novembre 2008 La Ctp di Reggio Emilia il 2 ottobre 2008 ha depositato la sentenza n. 151/1/2008 nella quale si spiega che l’inserimento in un piano regolatore generale è sufficiente per definire la destinazione urbanistica di un terreno ma non per individuarne il valore imponibile. Per calcolare tale valore imponibile è necessario tener conto di tutta una serie di valutazioni che attengono alla reale utilizzabilità dell’area. Pertanto, l’assenza di un piano attuativo che segua il Prg non fa venir meno la natura edificatoria del terreno ma ne attenua la capacità influenzando il calcolo della base imponibile. La sentenza riguarda l’Imposta comunale sugli immobili ma si ritiene che il principio possa essere traslato anche alle imposte dirette e al registro.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Cessione del quinto: dall'Inps nuove funzionalità

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy