Arretrati di imposta e “case fantasma”

Pubblicato il 28 aprile 2011 Chi avrà regolarizzato, ai sensi del Decreto legge n. 78/2010, il proprio immobile “fantasma” entro il termine del 2 maggio 2011 non dovrà versare alcuna sanzione ma, poiché la norma non dice nulla sul punto, sarà comunque tenuto al pagamento dell'Ici e dell'Irpef per i cinque periodi di imposta precedenti, così come previsto in base alle ordinarie vie di accertamento.

Per contro, con riferimento agli immobili che saranno individuati dall'agenzia del Territorio oltre tale data ed a cui quest'ultima procederà con l'assegnazione della rendita presunta, saranno applicate le sanzioni catastali previste ma, paradossalmente, verranno pagati meno arretrati di imposta; ed infatti, in questi casi è stato espressamente previsto che la rendita catastale attribuita dal Territorio dispieghi i suoi effetti fiscali a partire dal 1° gennaio 2007.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Vetro industria - Ipotesi di accordo del 9/4/2026

17/04/2026

Ccnl Vetro industria. Rinnovo

17/04/2026

Fondo screening e defibrillatori: come funziona e come fare domanda

17/04/2026

Rateazione premi INAIL: riduzione degli interessi al 2%

17/04/2026

Custodia beni sequestrati: al via le nuove tariffe Giustizia

17/04/2026

Collegamento POS e registratori telematici entro il 20 aprile

17/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy