ASD. La convenzione per il palazzetto fa accedere al Superbonus

Pubblicato il 17 febbraio 2021

Accesso al Superbonus 110% anche da parte dell’associazione sportiva dilettantistica che dispone di uno stabile in base ad una convenzione sottoscritta con un ente locale.

La specificazione sull’utilizzo del Superbonus anche da parte delle ASD è stata fornita con risposta n. 114 del 16 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

L’associazione riferisce di gestire impianti abilitati alla pratica sportiva e di avere in essere una convenzione – stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata - con il Comune per la conduzione di un palazzetto, su cui intende apportare degli interventi nel settore degli spogliatoi.

Si chiede se la convenzione sia titolo idoneo per avvalersi del Superbonus.

Per fornire soluzione al quesito, viene ricordato che l’applicazione dell’agevolazione viene riconosciuta anche a tutti gli interventi effettuati dalle ASD registrate limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (articolo 119, comma 9, decreto Rilancio).

Come riportato nella circolare n. 24/E/2020, il beneficiario può essere anche un mero detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Dunque, si ritiene che la convenzione sia un titolo idoneo a consentire all'Associazione di applicare il regime del Superbonus, poiché il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.

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