Aspettativa fruita per mandato politico o incarico sindacale

Pubblicato il 15 aprile 2015 Il messaggio INPS, n. 2548 del 14 aprile 2015, ha fornito chiarimenti in merito ai limiti e alle condizioni per procedere all’accredito figurativo dei periodi trascorsi in aspettativa fruita per mandato politico o carica sindacale ai sensi degli artt. 31, Legge 300/1970, e 3 del D.Lgs. n. 564/1996.

Nel particolare è stato precisato che con le citate norme il legislatore non intende tutelare il periodo di mandato politico o di incarico sindacale in quanto tali, ma garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale corrispondente al rapporto di lavoro esistente al momento della proclamazione dell’eletto o dell’incarico sindacale.

Conseguentemente, la contribuzione figurativa non può riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione elettorale o dell’incarico sindacale, sia stato assunto, successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o dell’incarico per il quale è fatta richiesta.

Analogamente, la copertura figurativa di cui alla citata normativa non può riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione o è stato conferito l’incarico.
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