Aspi e mini-ASpI corrisposte in forma anticipata

Pubblicato il 04 febbraio 2015 Con messaggio n. 736 del 30 gennaio 2015, l’INPS ha specificato che le domande di anticipazione delle indennità in ambito ASpI presentate nell’anno 2014 - cui non è stato possibile dare corso per esaurimento delle risorse stanziate per il medesimo anno dall’art. 2, comma 19 della Legge n. 92/2012 - saranno respinte e si procederà all’erogazione delle indennità di disoccupazione in forma mensile, tenendo conto della previsione di cui al comma 17 del richiamato art. 2, riguardante il caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma da parte del beneficiario di prestazione in ambito ASpI.

Inoltre, l’Istituto ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 2 comma 19 della citata legge e dell’art. 2 del relativo D.M. attuativo n. 73380 del 29 marzo 2013, si potrà procedere alla definizione delle domande di anticipazione dell’indennità ASpI o mini-ASpI presentate a far data dal 1° gennaio 2015 ed alla corrispondente liquidazione della prestazione in un’unica soluzione, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro.
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