Aspi e mini-ASpI corrisposte in forma anticipata

Pubblicato il 04 febbraio 2015 Con messaggio n. 736 del 30 gennaio 2015, l’INPS ha specificato che le domande di anticipazione delle indennità in ambito ASpI presentate nell’anno 2014 - cui non è stato possibile dare corso per esaurimento delle risorse stanziate per il medesimo anno dall’art. 2, comma 19 della Legge n. 92/2012 - saranno respinte e si procederà all’erogazione delle indennità di disoccupazione in forma mensile, tenendo conto della previsione di cui al comma 17 del richiamato art. 2, riguardante il caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma da parte del beneficiario di prestazione in ambito ASpI.

Inoltre, l’Istituto ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 2 comma 19 della citata legge e dell’art. 2 del relativo D.M. attuativo n. 73380 del 29 marzo 2013, si potrà procedere alla definizione delle domande di anticipazione dell’indennità ASpI o mini-ASpI presentate a far data dal 1° gennaio 2015 ed alla corrispondente liquidazione della prestazione in un’unica soluzione, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Radiotelevisioni Aeranti Corallo. Rinnovo

04/03/2026

ISAC 2026: indici di affidabilità contributiva per commercio e alberghi

04/03/2026

Cassazione: il preposto risponde dei rischi anche per altre imprese

04/03/2026

Cooperazione internazionale: obblighi contributivi per i lavoratori in aspettativa

04/03/2026

Durf: i versamenti da avvisi bonari rilevano nel calcolo del 10% dei ricavi

04/03/2026

Conto Termico 3.0 sospeso: fermo il portale dopo il boom di richieste di incentivo

04/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy