Assegno al figlio riconosciuto all’estero

Pubblicato il 26 novembre 2012 Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 20382 del 20 novembre 2012 – l’'articolo 38 del Regolamento Ce n. 44, “ai fini della declaratoria di esecutività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento azionato, richiede la semplice esecutività della decisione”; detto requisito – si legge nel testo della decisione – “assorbe ogni ulteriore rilievo attinente all'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, in ordine alla definitività della parte della decisione fatta valere in Italia e alla configurazione di un giudicato sul punto”.

La vicenda esaminata dal Collegio di legittimità è quella di un padre che si era opposto al decreto con il quale la Corte d’appello aveva munito di formula esecutiva una sentenza emessa dall’autorità giudiziaria tedesca di condanna dello stesso al versamento del mantenimento del figlio fino al raggiungimento della maggiore età. Il riconoscimento del ragazzo era stato accertato in Germania in un giudizio in cui il ricorrente non si era voluto costituire.
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