Con il messaggio n. 2458 dell’8 agosto 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’erogazione di un contributo straordinario aggiuntivo previsto per i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI), a seguito delle misure introdotte dal decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113.
L’articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025, ha introdotto, in via eccezionale per l’anno 2025, un sostegno ulteriore ai nuclei familiari destinatari dell’ADI, al fine di rafforzare le politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
In particolare, il beneficio riguarda i nuclei che subiscono la sospensione di un mese del sussidio dopo un periodo di fruizione non superiore a 18 mesi, come stabilito dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).
Secondo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 10-ter, i nuclei familiari che presentano una domanda di rinnovo dell’ADI al termine delle prime 18 mensilità, previa verifica dei requisiti di legge, hanno diritto a un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro.
Il contributo, ove spettante, viene erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’ADI e, in ogni caso, entro dicembre 2025.
L'INPS, con il messaggio n. 2458/2025, specifica che:
per le domande di rinnovo presentate nel mese di luglio 2025, i primi pagamenti saranno disposti il 14 agosto 2025. Contestualmente verrà erogato anche il contributo straordinario aggiuntivo, se spettante;
per le domande di rinnovo presentate successivamente a luglio 2025, il contributo sarà erogato unitamente alla prima mensilità dell’ADI, sempre entro dicembre 2025.
All’interno del gestionale della prestazione ADI, il contributo straordinario aggiuntivo sarà identificato con la seguente motivazione: “Contributo straordinario aggiuntivo ai sensi dell’art. 10-ter del DL n. 92/2025”
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