Assegno divorzile domandato in riconvenzionale, termini

Pubblicato il 04 settembre 2017

Entro 20 giorni prima dell’udienza

Nell’ambito del giudizio di divorzio, il termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore costituisce il limite massimo entro il quale proporre la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell’assegno divorzile.

Ciò non esclude la ritualità della richiesta di assegno proposta con la comparsa di risposta dinanzi al presidente del tribunale, in tempo antecedente all’udienza di prima comparizione davanti al giudice istruttore di cui all’articolo 180 c.p.c.

E’ il principio di diritto ribadito dai giudici della Sesta sezione civile di Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 18527 depositata il 26 luglio 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy