Assegno divorzile domandato in riconvenzionale, termini

Pubblicato il 04 settembre 2017

Entro 20 giorni prima dell’udienza

Nell’ambito del giudizio di divorzio, il termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore costituisce il limite massimo entro il quale proporre la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell’assegno divorzile.

Ciò non esclude la ritualità della richiesta di assegno proposta con la comparsa di risposta dinanzi al presidente del tribunale, in tempo antecedente all’udienza di prima comparizione davanti al giudice istruttore di cui all’articolo 180 c.p.c.

E’ il principio di diritto ribadito dai giudici della Sesta sezione civile di Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 18527 depositata il 26 luglio 2017.

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