Assegno divorzile: revisione solo con mutamento sopravvenuto

Pubblicato il 21 gennaio 2020

La Corte di cassazione si è pronunciata in ordine all’applicabilità dei nuovi principi giurisprudenziali in tema di assegno divorzile nelle ipotesi di domanda di revisione di assegno già riconosciuto.

In particolare, ha inteso chiarire se, ai fini della revisione, sia necessario il previo accertamento dei giustificati motivi sopravvenuti o se il mutamento di natura e funzione dell’assegno di divorzio costituisca ex se giustificato motivo valutabile ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul divorzio.

Con sentenza n. 1119 del 20 gennaio 2020, la Prima sezione civile della Cassazione ha ritenuto corretta la prima delle due opzioni: il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto ed è necessario, a monte, che esso venga accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno di divorzio.

Quest’ultimo giudizio, a seguire, va poi reso alla luce dei rinnovati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

Sulla base di queste considerazioni, gli Ermellini hanno giudicato inammissibile il ricorso presentato da un uomo che, nel chiedere la revisione dell’assegno divorzile a cui lo stesso era obbligato in favore della ex moglie, aveva invocato, tra gli altri motivi, l’evoluzione della giurisprudenza di Cassazione, intervenuta in epoca successiva al deposito della decisione impugnata, insistendo per la valutazione delle sue censure alla luce del rinnovato quadro ermeneutico.

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