Con la pubblicazione del messaggio n. 1796 del 6 giugno 2025, l’Inps rende nota un'importante novità operativa in tema di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico.
L’aggiornamento si inserisce nell’ambito delle misure volte a tutelare la continuità del beneficio economico in favore dei figli minori o fiscalmente a carico, a seguito di eventi particolarmente gravi come il decesso del genitore richiedente.
In particolare, si tratta di una modifica che consente anche al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella richiesta decaduta a causa della morte dell’altro genitore.
Vediamo nel dettaglio.
L’Assegno Unico e Universale, disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, rappresenta una misura strutturale a sostegno della genitorialità e dell’infanzia ed è destinato a tutti i nuclei familiari con figli, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori.
L'erogazione dell’assegno è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda che deve essere mantenuta aggiornata nel tempo soprattutto in presenza di variazioni rilevanti come, ad esempio, il decesso di uno dei genitori.
Fino ad ora, la possibilità di subentro nella domanda decaduta era prevista unicamente nel caso in cui il genitore superstite fosse stato già indicato nella domanda originaria come “altro genitore”.
Tuttavia, tale impostazione non risultava sufficiente a coprire tutte le situazioni reali, come ad esempio i casi di famiglie separate o ricongiunte, oppure le circostanze in cui, per ragioni anagrafiche o tecniche, un solo genitore aveva originariamente presentato la domanda.
L’intervento regolatorio contenuto nel messaggio n. 1796/2025 dell’Istituto risponde dunque all’esigenza di colmare questa lacuna procedurale e assicurare, in ogni caso, la continuità dell’erogazione dell’assegno in favore del minore, anche nel caso in cui il secondo genitore non fosse stato originariamente menzionato nella richiesta decaduta.
L’obiettivo principale della nuova funzione implementata dll’Inps è semplificare l’iter di accesso al beneficio per il genitore superstite, evitando interruzioni nel pagamento dell’assegno e riducendo il rischio di discontinuità nel sostegno economico al nucleo familiare.
Si tratta di un aggiornamento significativo non solo sul piano amministrativo ma anche sociale, in quanto permette di garantire una maggiore equità e inclusività nel trattamento delle domande.
Dal punto di vista operativo, la nuova procedura è già attiva all’interno del servizio telematico per l’Assegno Unico e Universale disponibile sul portale Inps e consente, al momento della presentazione di una nuova domanda da parte del genitore superstite, di verificare automaticamente la presenza del codice fiscale del figlio in una domanda decaduta per decesso del genitore richiedente. In tal modo, viene attivata una funzione che consente di selezionare l’opzione di subentro, semplificando notevolmente il percorso amministrativo.
L’introduzione di questa misura rafforza l’impegno dell’Inps verso un approccio più flessibile e personalizzato nella gestione delle prestazioni familiari: la capacità di adattare i sistemi digitali alle situazioni concrete vissute dai cittadini rappresenta infatti un passaggio fondamentale per rendere il welfare sempre più accessibile ed efficiente.
È inoltre prevedibile che questo tipo di intervento possa rappresentare un modello per future implementazioni nei servizi automatizzati dell’Istituto, in particolare in tutte quelle situazioni dove eventi straordinari, come decessi, separazioni o variazioni dello stato di famiglia, richiedano una risposta tempestiva e tecnicamente coerente da parte dell’amministrazione previdenziale.
Il trattamento dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico in caso di decesso del genitore richiedente rappresenta una delle situazioni più delicate nella gestione delle prestazioni familiari da parte dell’Inps.
La normativa vigente e le relative indicazioni operative si sono infatti progressivamente evolute per garantire la continuità dell’erogazione del beneficio economico in favore del minore anche in presenza di eventi luttuosi che determinano la decadenza automatica della domanda originaria.
Il primo riferimento normativo di rilievo è il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito in via strutturale l’Assegno Unico e Universale; l’articolo 4, comma 8 prevede esplicitamente una maggiorazione dell’importo dell’assegno per un periodo limitato nel tempo in favore del genitore superstite, a condizione che quest’ultimo sia titolare di redditi da lavoro e che il genitore deceduto risultasse, alla data della morte, lavoratore o pensionato.
A supporto dell’applicazione concreta di questa norma, è intervenuto l’Inps con la circolare n. 76 del 10 agosto 2023, che ha fornito dettagli operativi in merito alla gestione delle domande di AUU in caso di decesso di uno o entrambi i genitori.
In particolare, il paragrafo 4.1 della circolare ha introdotto la possibilità di subentro per il genitore superstite dichiarato nella domanda originaria come “altro genitore”; questa possibilità ha rappresentato un primo passo verso la semplificazione delle procedure nei casi in cui il genitore superstite fosse già noto all’Istituto al momento della presentazione della domanda.
A partire dal 1° giugno 2023 è stato formalizzato il principio secondo cui, in caso di decesso del genitore richiedente, la domanda originaria dell’Assegno Unico decade automaticamente; tuttavia, per garantire la continuità dell’erogazione del beneficio in favore del figlio a carico, è prevista una procedura semplificata che consente al genitore superstite di subentrare nella domanda decaduta.
Presenza del codice fiscale del figlio nel sistema Inps
Una delle condizioni fondamentali per l’attivazione della procedura di subentro è la presenza del codice fiscale del figlio nella domanda originaria decaduta, elemento essenziale in quanto consente al sistema informatico dell’Inps di identificare la domanda su cui intervenire e di abilitare la funzione di subentro.
In assenza del codice fiscale del minore associato alla precedente domanda, il sistema non è in grado di ricondurre l’istanza del nuovo genitore a una pratica preesistente, impedendo così l’attivazione della procedura automatizzata.
Secondo quanto stabilito nelle istruzioni Inps aggiornate con il messaggio n. 1796 del 6 giugno 2025, il subentro da parte del genitore superstite può avvenire entro e non oltre dodici mesi dalla data di decesso del genitore richiedente.
Trascorso tale termine sarà necessario presentare una nuova domanda ex novo, con conseguente perdita delle mensilità arretrate eventualmente maturate nel periodo di interruzione.
Nel momento in cui il genitore superstite effettua il subentro, viene automaticamente classificato come “genitore unico” ai fini della domanda di Assegno Unico.
A supporto della nuova condizione familiare, il sistema assegna la motivazione “altro genitore deceduto/a”, in modo da garantire una corretta determinazione dell’importo e l’attivazione, se spettante, delle maggiorazioni previste per tale specifica situazione.
La ratio della normativa si fonda sul principio della continuità del sostegno economico in favore del minore, anche e soprattutto in presenza di eventi eccezionali come la morte di un genitore.
In quest’ottica, la procedura di subentro non costituisce un beneficio aggiuntivo, ma un meccanismo di protezione del diritto già maturato dal minore, che continua a sussistere indipendentemente dalle modifiche nella composizione del nucleo familiare.
La nuova funzionalità consente dunque al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria - e quindi assente dall’istanza iniziale - di diventare intestatario della domanda decaduta.
Si tratta di un’estensione rilevante rispetto alle precedenti disposizioni, che prevedevano il subentro soltanto se il genitore superstite risultava indicato come “Altro genitore” nella prima domanda.
Questa modifica è fondamentale per includere tutte le situazioni familiari in cui la genitorialità non era formalizzata all’interno della domanda iniziale, come accade frequentemente in casi di:
L’accesso alla nuova funzionalità avviene tramite il portale istituzionale Inps, nella sezione dedicata alla domanda per l’Assegno Unico e Universale; durante la compilazione di una nuova richiesta da parte del genitore superstite, il sistema Inps effettua automaticamente una verifica incrociata dei dati anagrafici e fiscali inseriti, e in particolare del codice fiscale del figlio a carico.
Riconoscimento automatico del codice fiscale del figlio
Il cuore della procedura è il riconoscimento automatico del codice fiscale del figlio da parte della piattaforma Inps: quando il sistema rileva che il codice fiscale del minore è associato a una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore precedentemente indicato, si attiva in automatico la funzione di subentro nella domanda originaria.
Questo processo consente:
In tal modo, la nuova domanda si configura non come un’istanza autonoma, ma come prosecuzione giuridica e amministrativa della domanda originaria, a beneficio della continuità dei pagamenti e della semplificazione per il cittadino.
Il genitore superstite ha dunque la possibilità di selezionare, nell’ambito del servizio telematico Inps, l’opzione “subentro nella domanda decaduta”; il sistema mostrerà l’anagrafica del figlio e, una volta completata la procedura, attiverà il nuovo status del richiedente.
L’utente, accedendo con SPID, CIE o CNS, potrà completare la procedura interamente online, senza necessità di recarsi presso le sedi territoriali, salvo casi di particolare complessità o mancanza di requisiti tecnici.
Il termine massimo per l’attivazione del subentro è pari, come detto, a dodici mesi dal decesso del genitore originariamente richiedente l’Assegno Unico.
Il rispetto di tale termine è condizione necessaria per:
Trascorsi i dodici mesi, l’unica via percorribile sarà l’apertura di una nuova procedura, con perdita dei benefici legati alla domanda precedente, inclusi eventuali arretrati maturati.
Nel momento in cui il subentro viene formalizzato, l’Inps attribuisce al nuovo soggetto richiedente lo status di “genitore unico” in modo automatico all’interno della procedura, con motivazione “Altro genitore deceduto/a”.
Tale classificazione ha effetti giuridici e patrimoniali rilevanti:
La qualifica di “genitore unico” non è modificabile una volta perfezionato il subentro e rappresenta il nuovo riferimento per tutte le comunicazioni e aggiornamenti successivi in relazione al beneficio AUU.
Uno dei punti di maggiore rilievo introdotti dal messaggio n. 1796/2025 riguarda il recupero automatico delle mensilità arretrate non erogate a seguito della decadenza della domanda originaria per decesso del genitore richiedente.
In passato, il decesso del genitore titolare della domanda comportava infatti l’interruzione immediata dell’erogazione dell’assegno, con conseguente perdita di uno o più mesi di beneficio qualora non fosse stata tempestivamente presentata una nuova istanza.
Con le nuove disposizioni, una volta perfezionata la procedura di subentro, il sistema Inps provvede automaticamente a:
NOTA BENE: anche il diritto alle mensilità arretrate è subordinato alla presentazione della domanda entro dodici mesi dal decesso. Trascorso tale termine, il genitore superstite dovrà necessariamente presentare una nuova domanda, perdendo il diritto agli importi non erogati relativi alla precedente istanza.
Oltre alla possibilità di recuperare gli arretrati, il sistema dell’AUU prevede, in particolari condizioni, l’attribuzione di una maggiorazione dell’importo mensile spettante al genitore superstite, maggiorazione di natura transitoria e finalizzata a fornire un sostegno aggiuntivo nei primi anni successivi alla perdita dell’altro genitore.
Requisiti
La maggiorazione dell’Assegno Unico in favore del genitore superstite è riconosciuta per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso, a condizione che siano rispettati due requisiti fondamentali, entrambi verificabili dalla piattaforma Inps.
Questi requisiti devono essere autocertificati dal richiedente all’interno della nuova domanda di subentro. L’Inps si riserva la facoltà di eseguire controlli successivi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Durata
Come stabilito dall’art. 4, comma 8 del D.Lgs. n. 230/2021, la maggiorazione può essere riconosciuta per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data del decesso dell’altro genitore. La durata effettiva dipenderà dalla permanenza dei requisiti e dalla presentazione tempestiva della richiesta da parte del genitore superstite.
Attenzione: la durata è limitata nel tempo e non è rinnovabile oltre i cinque anni. In caso di perdita dei requisiti nel corso del periodo (ad esempio, cessazione dell’attività lavorativa del genitore superstite), la maggiorazione verrà sospesa, ma il diritto all’assegno base continuerà, se sussistono gli altri requisiti.
Importo
L’importo della maggiorazione varia in base alla fascia ISEE e alla composizione del nucleo familiare, secondo quanto già previsto dalle tabelle ufficiali Inps relative all’AUU; essa si somma all’importo base dell’assegno, che può essere ulteriormente integrato da altre maggiorazioni (per figli disabili, per madri di età inferiore ai 21 anni, per nuclei numerosi, ecc.).
Chi può subentrare nella domanda decaduta per decesso del genitore richiedente?
Il genitore superstite, anche se non indicato nella domanda originaria, può subentrare nella richiesta decaduta a seguito della morte dell’unico genitore richiedente. Tale possibilità è ammessa solo se il codice fiscale del figlio a carico è presente nella domanda precedente.
Come si effettua il subentro nella domanda decaduta dell’Assegno Unico?
Il subentro avviene tramite il portale Inps, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”. Durante la nuova domanda, il sistema rileva automaticamente il codice fiscale del figlio associato a una domanda decaduta e consente di attivare la procedura di subentro.
Quali sono i requisiti per accedere al subentro?
Il genitore superstite deve:
Cosa succede se il subentro non avviene entro dodici mesi?
Trascorso il termine di dodici mesi dalla data del decesso, il genitore superstite non potrà più subentrare nella domanda originaria e dovrà presentare una nuova domanda ex novo, senza diritto al recupero delle mensilità arretrate.
Il subentro consente di recuperare le mensilità non percepite?
Sì. Se la domanda di subentro è validamente presentata e approvata, il sistema Inps eroga automaticamente le mensilità arretrate non corrisposte a causa della decadenza della domanda originaria, previa verifica dei requisiti.
Il genitore superstite ha diritto a una maggiorazione dell’Assegno Unico?
Sì, per un periodo massimo di 5 anni, se:
Come viene identificato il nuovo richiedente dopo il subentro?
Il genitore superstite subentrante viene classificato come “genitore unico”. Tale qualificazione consente l’applicazione di specifiche maggiorazioni e facilita la gestione futura della prestazione.
È necessario allegare documenti alla domanda di subentro?
No, il sistema Inps effettua controlli automatici sulla base dei dati anagrafici e fiscali già presenti. Tuttavia, il genitore superstite deve autocertificare il possesso dei requisiti, in particolare in merito alla situazione lavorativa e alla condizione del genitore deceduto.
È possibile modificare la qualifica di “genitore unico” dopo il subentro?
No. Una volta formalizzato il subentro e assegnata la motivazione “Altro genitore deceduto/a”, la condizione di “genitore unico” rimane valida per l’intera durata della prestazione, salvo nuove modifiche normative o casi eccezionali.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".