Assemblea condominiale. Avviso inviato e ricevuto cinque giorni prima dell'adunanza

Pubblicato il 14 ottobre 2013 Ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare; ne consegue la necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi previsto, ossia almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Ed infatti, in considerazione della circostanza che l'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio ha natura di atto unilaterale ricettizio, ne deriva che “esso deve essere non soltanto inviato, ma altresì ricevuto entro il termine previsto dalla legge”.

In definitiva, “la mancata conoscenza, da parte del condomino, della data della adunanza entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari per contrarietà alla legge, ai sensi dell'articolo 1137 c.c., commi 2 e 3”.

E' il principio ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 22047 depositata il 26 settembre 2013.
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