Assenza ingiustificata e falsa timbratura, licenziato

Pubblicato il 02 novembre 2023

Definitivamente confermata la legittimità del licenziamento disciplinare intimato ad una dipendente pubblica per assenza ingiustificata dal lavoro con falsa attestazione della presenza in servizio e utilizzo di modalità fraudolente.

La Corte territoriale, nel rigettare l'impugnativa promossa dalla lavoratrice, aveva evidenziato come le condotte alla stessa contestate, corrispondenti a quelle oggetto di procedimento penale avviato a carico della medesima e definito con sentenza di patteggiamento, non si risolvessero solo in quelle relative al mero ritardo di qualche minuto nell'inizio dell'attività lavorativa rispetto alle risultanze della timbratura del badge.

Esse erano anche riferite alla timbratura del badge in dotazione sia in entrata che in uscita, per sé e per altra collega, in orari in cui una o entrambe non erano effettivamente presenti sul lavoro ed alla mancata timbratura in uscita, il tutto per soddisfare esigenze personali.

Falsa attestazione di presenza in servizio, sì al licenziamento

Con sentenza n. 29028 del 19 ottobre 2023, la Sezione lavoro della Cassazione ha confermato tali conclusioni, rigettando, ex adverso, i motivi di ricorso sollevati dalla dipendente.

Nella decisione, gli Ermellini hanno ricordato come le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, introdotte dall'art. 55 quater, comma 1, lett. da a) ad f), e comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, costituiscano ipotesi aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva, le cui clausole, ove difformi, vanno sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.

In particolare, la fattispecie disciplinare di cui all'art. 55 quater si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita.

La condotta, che si compendia nell'allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili è, infatti, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del comma 1 dell'art. 55 quinquies.

Nella specie, era stata anche correttamente valutata, ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva e della lesione del vincolo fiduciario, la gravità della condotta (sotto gli aspetti della portata oggettiva, modalità, intensità dell'elemento intenzionale, carattere abituale e fraudolento, preordinazione delle modalità esecutive), ritenuta tale da rendere irrilevante l'entità della retribuzione indebitamente percepita o l'assenza di precedenti disciplinari.

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