Ambiente, decreto in Gazzetta Ufficiale: stretta penale sugli eco-reati
Pubblicato il 19 maggio 2026
In questo articolo:
- Rafforzamento delle fattispecie di danno ambientale
- Rafforzamento del coordinamento nazionale contro la criminalità ambientale
- Estensione della responsabilità penale per eventi lesivi
- Rimodulazione delle sanzioni in materia di gestione dei rifiuti
- Nuove definizioni e ampliamento della tutela ambientale
- Estensione della responsabilità degli enti
- Profili sistematici della riforma
- Entrata in vigore del Decreto
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 81 del 21 aprile 2026, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE".
Il provvedimento relativo alla tutela penale dell’ambiente è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 aprile 2026.
L’intervento normativo si inserisce nel processo di armonizzazione europea della disciplina degli eco-reati e sostituisce le precedenti direttive europee, introducendo un rafforzamento complessivo della tutela penale ambientale.
Il decreto interviene direttamente sul Titolo VI-bis del Codice penale dedicato ai delitti contro l’ambiente, modificando diverse fattispecie già esistenti e rafforzando il sistema di tutela penale ambientale.
Rafforzamento delle fattispecie di danno ambientale
Il decreto amplia la tutela penale ambientale valorizzando i profili relativi ai danni:
- gravi;
- estesi;
- irreversibili;
- di lunga durata.
L’intervento recepisce l’impostazione della Direttiva (UE) 2024/1203, orientata a rafforzare la risposta penale nei confronti delle condotte maggiormente lesive dell’ambiente e degli ecosistemi.
Rafforzamento del coordinamento nazionale contro la criminalità ambientale
Altra novità riguarda il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, istituito presso la Procura generale della Corte di cassazione.
In sede di esame definitivo, il decreto prevede un rafforzamento operativo del Sistema, stabilendo che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa avvalersi della collaborazione specialistica dell’Arma dei Carabinieri.
Tale supporto è finalizzato a migliorare:
- l’efficacia delle indagini;
- il coordinamento tra autorità giudiziarie;
- la cooperazione con le forze di polizia.
La previsione si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento degli strumenti di contrasto alla criminalità ambientale, anche alla luce della crescente complessità delle condotte illecite, spesso caratterizzate da dimensione organizzata e transnazionale.
Estensione della responsabilità penale per eventi lesivi
Il decreto introduce un ampliamento delle condotte penalmente rilevanti anche rispetto alla commercializzazione e diffusione di sostanze o prodotti suscettibili di arrecare danno ambientale.
La responsabilità penale per morte o lesioni personali viene quindi estesa anche alle ipotesi nelle quali gli eventi lesivi derivino indirettamente da attività economiche collegate alla circolazione di sostanze inquinanti.
La previsione amplia il perimetro applicativo della responsabilità rispetto alle sole condotte di inquinamento diretto, ricomprendendo anche attività che possono generare effetti dannosi sulla salute umana e sugli ecosistemi.
In linea con l’impostazione della direttiva europea, l’intervento normativo estende la rilevanza penale anche a condotte collegate alla commercializzazione di sostanze dannose.
Rimodulazione delle sanzioni in materia di gestione dei rifiuti
Ulteriore intervento di rilievo concerne la disciplina della gestione non autorizzata di rifiuti, per la quale viene introdotta una distinzione sanzionatoria basata sulla pericolosità dei rifiuti.
In particolare, il sistema sanzionatorio prevede:
- ammenda a partire da 2.000 euro;
- pena detentiva fino a tre anni.
La graduazione delle sanzioni in funzione della natura dei rifiuti consente una maggiore proporzionalità della risposta penale, in coerenza con i principi europei di effettività, dissuasività e adeguatezza.
Tale impostazione appare coerente con l’evoluzione normativa che tende a differenziare il trattamento delle condotte in relazione al rischio ambientale concreto, con particolare attenzione ai rifiuti pericolosi.
Nuove definizioni e ampliamento della tutela ambientale
Il decreto introduce inoltre nuove definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme penali ambientali, tra cui quelle di:
- ecosistema;
- habitat;
- specie protette;
- danno irreversibile;
- danno di lunga durata.
L’introduzione di tali definizioni contribuisce ad ampliare il perimetro applicativo della tutela penale ambientale e a uniformare il sistema nazionale ai criteri previsti dalla normativa europea.
Estensione della responsabilità degli enti
Il decreto modifica anche il D.Lgs. n. 231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai nuovi reati ambientali introdotti o modificati dalla riforma.
Le imprese saranno pertanto chiamate a verificare:
- l’adeguatezza dei modelli organizzativi;
- i protocolli di prevenzione del rischio ambientale;
- i sistemi di controllo interno e compliance.
L’intervento assume particolare rilievo per le società operanti nei settori della gestione dei rifiuti, dell’energia, della logistica, della chimica e delle attività industriali a impatto ambientale.
Profili sistematici della riforma
Il decreto legislativo, come emerge dal comunicato del 21 aprile 2026, si caratterizza per un approccio mirato a:
- rafforzare l’efficacia investigativa, attraverso il potenziamento del coordinamento istituzionale;
- ampliare la responsabilità penale, includendo anche condotte indirette connesse alla commercializzazione di sostanze o prodotti dannosi;
- introdurre nuove fattispecie incriminatrici;
- rendere più proporzionato il sistema sanzionatorio, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti;
- rafforzare la responsabilità amministrativa degli enti in materia ambientale.
Entrata in vigore del Decreto
Il decreto entrerà in vigore il 2 giugno 2026, ossia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026.
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