Assirevi sul reato di false comunicazioni sociali

Pubblicato il 17 marzo 2016

Nel Quaderno n. 20 del 2016, Assirevi analizza le conseguenze della recente riforma del reato di false comunicazioni sociali previsto dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile.

Si tratta di una materia che necessità sicuramente di alcune specifiche riflessioni di natura tecnica, in relazione, in particolare, all'elemento oggettivo del reato che è individuabile nel momento in cui il bilancio non è rispondente al vero, in quanto non è predisposto seguendo le norme e i principi che ne disciplinano la redazione.

Elementi oggettivi e soggettivi del reato di falso in bilancio

Sapendo che il bilancio deve essere redatto seguendo degli specifici criteri standard (normativi, regolamentari e professionali), Assirevi sottolinea come per una corretta analisi delle problematiche relative al bilancio non è possibile prescindere da tali standard di riferimento. Da ciò, però, è possibile delineare solo l'elemento oggettivo della fattispecie del falso in bilancio, che costituisce uno dei presupposti necessari per la configurazione del reato.

Mentre, affinchè un bilancio non corretto possa avere rilevanza ai fini penali è necessaria anche la sussistenza del cosiddetto elemento soggettivo e, quindi, della frode e del dolo.

Scopo del Quaderno n. 20 è quello di offrire elementi utili per l'identificazione del concetto di “bilancio non corretto” che è strettamente collegato all'elemento oggettivo della fattispecie criminosa del falso in bilancio, lasciando agli esperti penalisti ogni considerazione sull'elemento soggettivo, ossia la frode.

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