Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, le prime regole per la stabilizzazione

Pubblicato il 12 dicembre 2013 In sede di conversione del Dl 76/2013 (decreto occupazione, governo Letta) nella legge 99/2013, è stato aggiunto l’articolo 7-bis (in vigore dal 23 agosto 2013), che agevola le stabilizzazioni degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.

L’uso di tale contratto - tipologia ordinata dall'art. 2549 e seguenti del codice civile - è tradizionalmente correlato a fenomeni di irregolarità e di elusività oggetto di una giurisprudenza, di legittimità e di merito, vastissima, relativamente ai profili giuridici della normativa obbligatoria in materia di lavoro subordinato e previdenza sociale.

Gli incentivi, che sono quelli già previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sono volti a superare proprio tali abusi.

Per la stabilizzazione il datore di lavoro, a fronte dell’incentivo, dovrà versare alla gestione separata (la previdenza degli associati) un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale del lavoratore.
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