Associazione per delinquere anche in tre

Pubblicato il 20 dicembre 2010 Con sentenza n. 41528 del 2010, la Terza sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal gestore di una ricevitoria di scommesse sportive che era stato condannato, insieme ad altri due soggetti, per il reato di associazione per delinquere. L'uomo era stato accusato di aver posto in essere, con reiterate condotte, un giro di puntate clandestine all'interno della ricevitoria.

Secondo la difesa del ricorrente, tuttavia, era da escludere, nella specie, l'esistenza di un'organizzazione associativa, e ciò in considerazione dell'assenza di un'articolata predisposizione di mezzi e di persone.

Diversa la posizione dei giudici di legittimità, secondo cui anche un'organizzazione rudimentale e la collaborazione di pochi complici può essere utile alla configurazione del reato di associazione per delinquere. In particolare, sul numero di persone necessarie per la configurazione dell'associazione criminale, i giudici di legittimità rinnovano quanto già concluso con sentenza n. 34043/06 ai sensi della quale perché possa ritenersi sussistente il reato di specie è sufficiente la presenza di sole tre persone.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISA 2024: approvate le modifiche

05/05/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: online il software “Il tuo ISA 2025 CPB”

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Alluvioni Marche e bradisismo Campi Flegrei: nuove misure del Governo

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy