Associazioni tra avvocati e tirocinio forense. Pareri favorevoli del Cds

Pubblicato il 03 ottobre 2015

Il Consiglio di stato, nell’adunanza tenuta in sede consultiva il 10 settembre 2015, si è espresso favorevolmente, con osservazioni, sugli schemi dei regolamenti ministeriali attuativi delle norme dell’ordinamento forense in materia di associazioni tra avvocati e tirocinio forense.

Professionisti che possono partecipare alle associazioni

In primo luogo, il Collegio amministrativo si è pronunciato sul testo del decreto del ministero della Giustizia recante l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

Osservazioni e incongruenze

Il Collegio amministrativo ha reso parere positivo sull’elaborato precisando come lo stesso possa proseguire il suo iter, “risolte alcune incongruenze” puntualmente segnalate.

Così, nell’ambito delle professioni da ricomprendere nelle associazioni tra legali, viene segnalato come debba essere indubbiamente considerata anche la posizione dei periti industriali e periti industriali laureati, non espressamente indicata dal testo dell’elaborato. Il rilievo, motivato per “coerenza con le scelte fatte e l’impianto normativo predisposto”, è stato evidenziato a seguito di una nota inviata dal Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, proprio per segnalare la loro esclusione nel decreto sottoposto a consultazione.

Perplessità vengono espresse dal Consiglio di stato per quel che concerne l’articolo 1 del testo, dove vengono incluse tra le definizioni le “associazioni multidisciplinari”, formulazione che – a detta del Collegio – potrebbe dare adito a ritenere istituita “una nuova tipologia associativa”, non prevista dalla legge di riferimento.

Condividendo la correzione suggerita dal Consiglio nazionale forense, viene evidenziato come sarebbe preferibile fare riferimento alle sole associazioni costituite o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti. Da valutarsi, in proposito, – si legge nel testo del parere – anche l’eventuale espunzione della norma di rinvio di cui all’articolo 3.

Pratica forense, ok con osservazioni

Parere favorevole, con osservazioni, è stato espresso anche con riferimento al testo del decreto contenente la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense.

Il Consiglio di stato ha evidenziato, tra gli altri rilievi, l’opportunità di rivedere e precisare la disciplina dell’interruzione del tirocinio. Per il Collegio, l’Amministrazione non avrebbe offerto una specifica argomentazione delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere la maggior parte delle osservazioni già illustrate nel parere del 18 giugno 2015.

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