Assonime contro il fermo dei 30 giorni in attesa del vies

Pubblicato il 22 ottobre 2011 Una disparità di trattamento nei confronti degli operatori nazionali per responsabilità del Vies, viene evidenziata dalla circolare 25/2011 di Assonime. Il nodo è l’impossibilità, secondo la circolare 39/E/2011, di applicare le regole sugli scambi intracomunitari prima dell’ingresso dell’operatore nell’archivio Vies. Ingresso che necessita di 30 giorni dalla richiesta, con contestuale assegnazione di partita Iva, dell'autorizzazione.

Gli operatori di altri Paesi comunitari, dunque, hanno ben 30 giorni di vantaggio rispetto ai nazionali, in quanto possono effettuare le operazioni intracomunitarie semplicemente documentando di avere già richiesto, ma non ancora ottenuto il numero identificativo.

Assonime denuncia la necessità di rimediare alla limitazione, tutta italiana, che prevede che le operazioni realizzate nei 30 giorni di attesa del numero identificativo siano da assoggettare al regime proprio delle operazioni interne e non possano fruire del regime intracomunitario. È chiesto un intervento delle Entrate in tal senso. In altri Paesi Ue, il soggetto nazionale che non viene iscritto nel Vies, contestualmente all'attribuzione del numero di partita Iva ha la possibilità di comprovare alla controparte il proprio status di soggetto passivo con il sistema alternativo, contemplato dall'art. 18 del regolamento Ue n. 282/2011, la stessa possibilità dovrebbe essere data agli operatori italiani, che pure ricevono il numero di partita Iva al momento della richiesta e non in un secondo momento come accade per gli operatori di altri Paesi.
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