Il 25 settembre 2025 Assonime ha pubblicato il Caso n. 8/2025, affrontando un tema di grande rilevanza per imprese e professionisti: i criteri da applicare per qualificare una società come piccola e media impresa (PMI) quando intervengono mutamenti dimensionali.
Il documento analizza i dubbi interpretativi sorti dall’applicazione della Raccomandazione 2003/361/CE, con particolare riferimento al periodo di riferimento per il calcolo delle soglie dimensionali e al rilievo delle modifiche strutturali intervenute nell’assetto aziendale.
Il quesito riguarda la possibilità di considerare una società come PMI quando, a seguito di modifiche dimensionali, la stessa presenti parametri diversi rispetto al passato.
Il punto critico è rappresentato dall’art. 4, paragrafo 2 della Raccomandazione 2003/361/CE, che stabilisce che l’acquisizione o la perdita della qualifica opera solo se il superamento delle soglie avviene per due esercizi consecutivi.
La regola biennale ha generato dubbi: in caso di mutamento strutturale (ad esempio uscita da un gruppo societario o riduzione stabile di attività), occorre considerare i dati storici o quelli attuali al momento della verifica?
L’articolo 2 dell’Allegato alla Raccomandazione individua tre categorie di imprese in base a numero di addetti, fatturato e totale di bilancio:
NOTA BENE: Ai fini del calcolo devono essere considerate anche le imprese associate e collegate, secondo criteri di partecipazione e controllo.
Assonime, richiamando la Guida dell’utente per la definizione di PMI pubblicata dalla Commissione europea nel 2020, chiarisce che la regola dei “due esercizi consecutivi” trova applicazione solo in presenza di oscillazioni temporanee, non di trasformazioni definitive.
Pertanto:
La ratio è evitare che la regola biennale cristallizzi situazioni superate, garantendo una valutazione aderente alla reale dimensione aziendale.
Dal punto di vista operativo, nei casi di fusioni, acquisizioni, scissioni o uscite da gruppi societari, la dimensione deve essere calcolata sul perimetro effettivo al momento della verifica, considerando correttamente i rapporti con imprese associate e collegate.
Il riferimento resta comunque l’ultimo esercizio contabile chiuso, calcolato su base annua, salvo mutamenti strutturali che richiedono una valutazione immediata.
Il principio delineato da Assonime trova applicazione anche per la categoria delle piccole imprese a media capitalizzazione (small mid-cap) introdotta dalla Raccomandazione (UE) 2025/1099.
Tale categoria comprende imprese che:
In definitiva, il Caso Assonime n. 8/2025 chiarisce che, ai fini della qualificazione di una società come PMI, conta esclusivamente la situazione esistente al momento della verifica, se il mutamento delle dimensioni è strutturale e non temporaneo.
La regola dei due esercizi consecutivi continua a valere per le sole oscillazioni occasionali, mentre in caso di trasformazioni definitive i dati da considerare sono quelli attuali.
Un principio che rafforza la coerenza applicativa della normativa europea e offre certezze operative alle imprese coinvolte in processi di riorganizzazione societaria o variazioni dimensionali permanenti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".