Assonime, nota tecnica sui decreti attuativi della delega fiscale

Pubblicato il 26 maggio 2015 E’ stata posta in consultazione da Assonime una nota tecnica sui tre schemi di decreto legislativo approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, il 21 aprile 2015, che attuano i punti più significativi della delega fiscale (legge n. 23/2014).

Si tratta, nello specifico, del decreto sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente; del decreto sulla crescita e l’internazionalizzazione delle imprese e del decreto sulla fatturazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi.

Il giudizio di Assonime sulle misure propose è sostanzialmente positivo, dato che soprattutto con riferimento all’approccio sistemico e alle soluzioni tecniche individuate, i provvedimenti in questione accolgono già molte richieste e osservazione che la stessa Associazione ha formulato nei vari tavoli tecnici ai quali ha preso parte.

L’Auspicio resta, comunque, quello di poter vedere migliorati e integrati, durante i lavori parlamentari, i testi dei tre provvedimenti soprattutto con riferimento ad alcune tematiche molto controverse ed ancora non debitamente affrontate come, per esempio, la disciplina del transfer pricing e dell’esterovestizione.

Abuso del diritto

Importanti, al momento, sono le osservazioni formulate da Assonime su alcuni aspetti dei tre provvedimenti approvati in via preliminare dal Governo.

Con particolare riguardo alla disciplina dell’abuso di diritto, viene sottolineato con favore l’obiettivo evidenziato nella relazione illustrativa, “di porre un freno alle precedenti modalità applicative dei concetti di abuso e di elusione che avevano generato gravissime incertezze tra gli operatori e che erano sostanzialmente affidate all’apprezzamento, spesso soggettivo e arbitrario, delle ragioni economiche idonee a giustificare la singola operazione”.

Viene ora, invece, apprezzato il fatto che nella nuova versione dell’abuso di diritto viene sottolineata l’importanza della violazione dei principi o delle finalità delle norme tributarie, per cui assume importanza anche la natura indebita del vantaggio, che dovrà essere provata dal Fisco.

Assonime, al riguardo, ribadisce il fatto che non ci dovrebbero essere dubbi sull’effetto di depenalizzazione delle condotte pregresse. La decorrenza della nuova disciplina, che secondo lo schema di Dlgs deve essere limitata agli accertamenti notificati dopo la sua entrata in vigore, dovrebbe – secondo Assonime - essere rivista con effetto retroattivo ed essere, così, estesa anche al passato, visto che finora l’abuso è stato contestato senza far riferimento ad alcuna norma specifica.
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