Assunzione di detenuti. Credito d'imposta con codice tributo

Pubblicato il 01 dicembre 2015

Completato il quadro per l'accesso al credito d'imposta da parte delle aziende che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno, o quelli in regime di semilibertà, e le imprese che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.

Con risoluzione n. 102 del 30 novembre 2015, l'agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6858” denominato “Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148”, operativo dal 1° gennaio 2016. Dalla medesima data, viene soppresso il codice tributo “6741”.

Il credito d’imposta in argomento è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i canali Entratel e Fisconline dell’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy