Attività di personal trainer del lavoratore parzialmente idoneo: sì al licenziamento

Pubblicato il 29 ottobre 2025

L’attività extra-lavorativa non occasionale, svolta in contrasto con le prescrizioni mediche e potenzialmente idonea ad aggravare le patologie dichiarate, risulta gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede.

Tale condotta, incidendo sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, compromette in modo irreversibile la fiducia del datore di lavoro e giustifica, pertanto, il recesso per giusta causa.

Licenziamento per attività extra-lavorativa in malattia

Il caso esaminato  

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 28367 del 27 ottobre 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un dipendente che svolgeva attività fisica e professionale come personal trainer.

Il datore di lavoro aveva contestato la condotta ritenendola incompatibile con lo stato patologico dichiarato e lesiva del vincolo fiduciario che regola il rapporto di lavoro subordinato.

Il giudice di primo grado e la Corte d’Appello di Roma avevano già ritenuto il licenziamento proporzionato, evidenziando come il comportamento del lavoratore violasse i doveri di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile.

Il ricorso in Cassazione  

Il lavoratore ha impugnato la sentenza d’appello, denunciando la violazione degli articoli 2104, 2105 e 2119 c.c., sostenendo che l’attività svolta fosse marginale e non pregiudizievole per il datore di lavoro.

La società resistente ha invece ribadito che l’attività extra-lavorativa, svolta in costanza di malattia, era in evidente contrasto con la patologia dichiarata e tale da minare irrimediabilmente la fiducia datoriale.

La decisione della Suprema Corte  

La Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente, confermando che l'attività compiuta dal lavoratore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, può configurare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento disciplinare: tale condotta è idonea a compromettere il vincolo fiduciario o a dimostrare l’inesistenza della malattia dichiarata.

Anche in assenza di un danno economico diretto, infatti, il comportamento del lavoratore è sufficiente a integrare una grave violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, qualora risulti oggettivamente incompatibile con la condizione sanitaria o con la fiducia riposta dal datore di lavoro.

Il giudizio di merito è stato ritenuto immune da vizi logici e giuridici: la valutazione della Corte d’Appello era fondata su prove attendibili e coerenti.

Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del lavoratore al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 4.500 oltre accessori di legge.

Il lavoratore in malattia deve agire con correttezza e buona fede

La sentenza n. 28367/2025 conferma un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità: il lavoratore, anche durante la malattia, resta vincolato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Ogni condotta che dimostri la non genuinità dello stato di malattia o che comprometta la fiducia del datore di lavoro può giustificare il recesso immediato.

La pronuncia rappresenta un importante riferimento per la gestione disciplinare delle assenze per malattia, riaffermando la centralità del vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro subordinato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sistemazioni idraulico-forestali. Rinnovo Ccnl

12/12/2025

Riscossione contributi Cassa Forense: le Sezioni Unite sulle riforme 2012-2014

12/12/2025

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Milleproroghe 2026: più tempo per gli incentivi del decreto Coesione

12/12/2025

Il contributo unificato da 43 euro per fare causa arriva alla Consulta

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy