Atto in lingua straniera con motivazione

Pubblicato il 12 aprile 2014 L'eventualità della redazione di un atto in lingua straniera, ponendosi come una deroga alla regola generale prevista dall'articolo 54, primo comma, della Legge notarile è espressamente subordinata alla dichiarazione delle parti di non conoscere la lingua italiana.

La non conoscenza della lingua italiana va dichiarata

Solo una dichiarazione del genere giustifica la redazione dell'atto nella lingua straniera, nella sussistenza degli altri requisiti richiesti al riguardo.

La medesima dichiarazione, infatti, costituisce requisito idoneo a garantire che la volontà della parte sia stata da un lato da quest'ultima regolarmente espressa e dall'altro lato correttamente recepita dal notaio.

E' quanto sottolineato dalla Cassazione con sentenza n. 8611 dell'11 aprile 2014.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Quattordicesima mensilità: come calcolarla e quando corrisponderla

19/06/2025

Quattordicesima mensilità: come calcolarla

19/06/2025

Vendite giudiziarie: nuovi criteri di stima e divieto di pubblicità

19/06/2025

Saldo e acconto imposte: versamenti al 21 luglio per ISA e forfettari

19/06/2025

Patente a crediti: ok del Garante al decreto dell'Ispettorato

19/06/2025

Credito d’imposta Transizione 4.0: esaurite le risorse da 2,2 miliardi di euro

19/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy