Atto in lingua straniera con motivazione

Pubblicato il 12 aprile 2014 L'eventualità della redazione di un atto in lingua straniera, ponendosi come una deroga alla regola generale prevista dall'articolo 54, primo comma, della Legge notarile è espressamente subordinata alla dichiarazione delle parti di non conoscere la lingua italiana.

La non conoscenza della lingua italiana va dichiarata

Solo una dichiarazione del genere giustifica la redazione dell'atto nella lingua straniera, nella sussistenza degli altri requisiti richiesti al riguardo.

La medesima dichiarazione, infatti, costituisce requisito idoneo a garantire che la volontà della parte sia stata da un lato da quest'ultima regolarmente espressa e dall'altro lato correttamente recepita dal notaio.

E' quanto sottolineato dalla Cassazione con sentenza n. 8611 dell'11 aprile 2014.
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