Atto senza vantaggio sottoposto a revocatoria fallimentare

Pubblicato il 20 marzo 2010
Con riferimento alla revocatoria fallimentare, la Cassazione, Sezioni unite civili - sentenza n. 6538 depositata lo scorso 18 marzo – ha spiegato che per valutare la gratuità o onerosità di un atto occorre fare riferimento esclusivo alla causa concreta, “costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”. A prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni, tale classificazione dipende, necessariamente, “dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento collegato o non collegato ad un sia pur indiretto guadagno o ad un risparmio di spesa”.

 Sulla base di tale assunto i giudici di legittimità hanno ritenuto che fosse soggetto a revocatoria, in quanto gratuito, l'atto con cui una società aveva pagato il debito di altra società alla stessa collegata senza trarne nessun concreto vantaggio patrimoniale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy