Ccnl Edilizia artigianato. Regolamento FAQS
Pubblicato il 12 marzo 2026
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Con verbale di accordo 10 febbraio 2026 Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai edilizia e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno definito, in applicazione a quanto previsto dall'allegato G-2025 del Ccnl artigianato e pmi dell'edilizia (Cod. Cnel F015), il regolamento del Fondo artigianato qualificazione e sviluppo (FAQS). Vai al testo dell'accordo
Regolamento Fondo artigianato qualificazione e sviluppo (FAQS)
Prestazione per inabilità temporanea dell'imprenditore
Dal 1° gennaio 2026 il Faqs istituisce una prestazione assistenziale rivolta agli imprenditori delle imprese che applicano il Ccnl per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini e che risultano temporaneamente impossibilitati ad esercitare la propria funzione a causa di malattia o infortunio.
La domanda per ottenere la prestazione deve essere presentata secondo le modalità e i termini indicati nell'accordo.
Destinatari della prestazione, che ha natura solidaristica, sono l'imprenditore titolare, il socio lavoratore o il collaboratore familiare dell'imporesa, iscritto alla gestione previdenziale Inps e all'Inail e l'accesso alla prestazione del Fondo è riconosciuto se l'impresa risulta in possesso di determinati requisiti e ricorrono i presupposti indicati nell'accordo.
La prestazione, che è riconosciuta per un solo evento nell'anno solare per impresa, consiste in una diaria giornaliera di € 80,00 e l'erogazione è limitata ad un massimo di 45 giorni per anno solare successivi alla franchigia.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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