Premi di risultato e welfare: nuove valutazioni di convenienza

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La legge di Bilancio 2026 interviene sul regime fiscale dei premi di risultato introducendo, per il biennio 2026-2027, una significativa riduzione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali applicabile ai premi di produttività e alle somme da partecipazione agli utili.

In particolare, i nuovi commi 8 e 9, art. 1, legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevedono l’applicazione di un’aliquota sostitutiva pari all’1% sugli importi corrisposti ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di 5.000 euro annui, incidendo in modo non marginale sugli equilibri che, negli anni più recenti, avevano progressivamente orientato imprese e lavoratori verso la conversione dei premi in beni e servizi di welfare aziendale.

L’abbattimento quasi totale del prelievo fiscale sui premi di produttività è destinato, infatti, a incidere sulle valutazioni di convenienza che sino ad oggi avevano reso particolarmente appetibile la conversione in welfare.

Se, da un lato, tali prestazioni continuano a beneficiare dell’esenzione integrale da imposizione fiscale e contributiva, dall’altro la nuova aliquota sostitutiva dell’1% riduce sensibilmente il differenziale di vantaggio rispetto alla corresponsione monetaria del premio.

Sotto tale profilo, non va inoltre trascurato che la conversione in welfare comporta, tra l’altro, la mancata contribuzione previdenziale sulle somme convertite, una limitata libertà di utilizzo delle piattaforme dedicate e, soprattutto, la perdita della possibilità di fruire delle ordinarie detrazioni o deduzioni fiscali qualora le medesime spese siano sostenute mediante strumenti di welfare.

Valutazioni ed esempi pratici di convenienza nell'Approfondimento che segue!

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