Attualità della pericolosità sociale e applicazione delle misure del Codice antimafia

Pubblicato il 24 ottobre 2017

La parola alle Sezioni Unite

In caso di accoglimento della proposta applicativa di misure di prevenzione personali, è necessaria una motivazione in positivo sul punto della attualità della pericolosità della decisione di primo grado qualora siano presenti elementi ritenuti indizianti circa la pregressa appartenenza del soggetto proposto ad una associazione di stampo mafioso?

E’ questo il quesito formulato dalla Prima Sezione penale di Cassazione con ordinanza n. 48441 del 23 ottobre 2017, e a cui dovranno rispondere le Sezioni Unite con riferimento alle prescrizioni contenute nel Codice antimafia in tema di misure di prevenzione personali.

I giudici rimettenti segnalano, in merito, la rilevanza del contrasto interpretativo attualmente esistente, e che l'adesione ai diversi e richiamati orientamenti “comporta un differente approccio in punto di struttura e modulazione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale in un segmento di estrema rilevanza, rappresentato dall'ampiezza e dal contenuto delle argomentazioni in punto di attualità della pericolosità sociale”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy