Auto per disabili, Iva al 4% con patente speciale senza Legge 104

Pubblicato il 12 febbraio 2026

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’11 febbraio 2026 la risposta ad interpello n. 35/2026, intervenendo in materia di Iva agevolata al 4% per l’acquisto di veicoli destinati a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

L’istanza di interpello è stata presentata da un contribuente titolare di patente speciale categoria Bs, rilasciata dalla Commissione medica locale con indicazione degli adattamenti prescritti per la guida. Il contribuente non è in possesso della certificazione di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ha chiesto se tale circostanza precluda l’accesso all’aliquota Iva ridotta.

La risposta dell’Amministrazione finanziaria assume particolare rilievo operativo, in quanto conferma un orientamento già espresso in precedenza e chiarisce in modo definitivo il valore probatorio della patente speciale ai fini dell’agevolazione fiscale.

Quadro normativo di riferimento

Prima di esaminare la soluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate, è necessario ricostruire il contesto normativo.

Articolo 1-bis del Decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156)

La disposizione, efficace dal 29 gennaio 2022, ha stabilito che:

La norma ha introdotto una rilevante semplificazione documentale, superando la necessità di produrre ulteriori certificazioni sanitarie quando la limitazione motoria risulta già attestata nella patente speciale.

Decreto ministeriale 16 maggio 1986

Il decreto individua:

Codice della strada

Il riferimento è agli articoli 116 e 119 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Poiché la patente speciale viene rilasciata a seguito di un accertamento medico-legale formale, essa costituisce prova della condizione soggettiva del conducente.

Interpello: aliquota Iva ridotta per auto disabili

Il contribuente istante:

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate è il seguente: l’assenza della certificazione di handicap ex legge n. 104/1992 impedisce l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 4% per l’acquisto di un veicolo adattato?

Agevolazioni auto disabili: basta la patente speciale per l'acquisto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 35/2026, fornisce un chiarimento netto.

Richiamando la risoluzione n. 40/E del 13 giugno 2023, l’Amministrazione afferma che:

La certificazione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 non è richiesta quando il contribuente è in possesso di patente speciale rilasciata dalla Commissione medica locale con indicazione dei codici di adattamento.

L’agevolazione è quindi collegata:

Documentazione da presentare al rivenditore

Per ottenere l’applicazione dell’Iva al 4%, il contribuente deve consegnare al concessionario:

  1. copia semplice della patente speciale, contenente l’indicazione degli adattamenti prescritti, anche se di serie;
  2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che nel quadriennio precedente non è stata fruita la medesima agevolazione.

Il limite temporale quadriennale resta un requisito essenziale per il riconoscimento del beneficio.

Ambito oggettivo dell’agevolazione

L’aliquota Iva del 4% si applica ai veicoli che rispettano i limiti previsti dalla normativa fiscale, tra cui:

L’agevolazione riguarda autovetture e altri veicoli rientranti nelle categorie individuate dalla disciplina di settore.

Profili operativi e conclusioni

La risposta ad interpello n. 35/2026 consolida un principio di rilievo pratico:

Il chiarimento rafforza l’impostazione già delineata dall’articolo 1-bis del Decreto legge n. 121/2021 e dalla risoluzione n. 40/E del 2023, contribuendo a uniformare i comportamenti degli operatori e a ridurre il rischio di contestazioni in sede di controllo.

La patente speciale, in quanto rilasciata a seguito di accertamento medico-legale, assume pieno valore probatorio anche ai fini fiscali, garantendo un accesso più lineare all’agevolazione Iva per i soggetti con ridotte capacità motorie permanenti.

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