Autoliquidazione del premio Inail, applicabili gli sconti

Pubblicato il 18 gennaio 2011 Il 16 febbraio 2011 scade il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni relativa all’autoliquidazione dei premi assicurativi Inail riguardanti l’anno 2010/2011.

L’Istituto, con la nota protocollo n. 246/2011 - recependo la proroga dell'incentivo operata dalla legge n. 220/201,0 che ha reso strutturale l'agevolazione, disponendone l'applicazione dal 1° gennaio 2010 per le cooperative e i consorzi agricoli – fornisce le istruzioni relative alle agevolazioni applicabili in tale occasione.

Si ricorda che l’agevolazione consiste in uno sconto del 75% oppure del 68%, per le cooperative e i consorzi agricoli, a seconda del territorio dove essi operano, con riferimento alla rata sia di regolazione dell’anno 2010 che di anticipo per l’anno 2011.

Con riguardo alla prossima autoliquidazione 2010/2011, dato che le basi di calcolo già notificate alle aziende riportano due diversi periodi classificativi, relativi alla regolazione 2010, e due diverse percentuali di riduzione secondo la vecchia normativa, l'Inail stabilisce che andrà compilata la dichiarazione delle retribuzioni suddividendo l'imponibile contributivo tra i due periodi 1/1/2010-31/7/2010 e 1/8/2010-31/12/2010.

Per la richiesta degli sconti e la riduzione del premio Inail, i datori di lavoro dovranno compilare l’apposita sezione 1031, indicando le retribuzioni oggetto dell’agevolazione.
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