Autoliquidazione INAIL 2023, le modalità di calcolo del premio assicurativo

Pubblicato il 26 gennaio 2023

Ancorché l’invio delle retribuzioni spettanti debba essere effettuato entro il 28 febbraio, entro il 16 del medesimo mese i datori di lavoro titolari di posizioni assicurative presso l’INAIL dovranno procedere al versamento dell’intero premio assicurativo ovvero al versamento della prima di quattro rate dovute a conguaglio per l’anno 2022 (c.d. regolazione) e in acconto per il 2023 (c.d. rata).

Con la nota 29 dicembre 2022, n. 11838, l’Istituto assicurativo ha riepilogato le istruzioni operative relative al procedimento di calcolo del premio e le modalità di invio delle retribuzioni effettivamente corrisposte.  

La violazione dell’obbligo di comunicazione all’INAIL, nei termini previsti, delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 euro a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy