Entro il prossimo 28 febbraio 2025, i datori di lavoro titolari di PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) dovranno presentare la dichiarazione telematica delle retribuzioni utile a determinare il premio assicurativo dovuto.
Come di consueto, pertanto, i datori di lavoro dovranno, entro il 17 febbraio 2025, calcolare il premio assicurativo di conguaglio per l’anno 2024 (c.d. regolazione) e l’acconto per il periodo 2025 (c.d. rata) e versare il quantum complessivamente dovuto in un’unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali.
Già dallo scorso 3 dicembre 2024, l’Istituto assicurativo ha reso disponibili, ai datori di lavoro/committenti, le basi di calcolo, ovvero quei documenti contenenti tutte le informazioni utili per procedere alla determinazione del premio assicurativo dovuto, in cui sono riportate le PAT e le voci tariffarie attive per i singoli periodi di interesse (regolazione e rata), nonché i tassi medi nazionali ed i tassi effettivamente applicati.
Si rammenta che sono obbligati alla dichiarazione dei salari tutti i soggetti aventi una posizione attiva presso l’Istituto assicurativo a decorrere dal primo anno solare successivo a quello del provvedimento di iscrizione e che la violazione dell’obbligo di comunicazione all’INAIL, nei termini previsti, delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurato è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 a 770,00 euro, sempreché la mancata o tardata comunicazione non determini una liquidazione del premio inferiore al dovuto.
Entro il 28 febbraio 2025 i datori di lavoro e/o committenti dovranno calcolare e comunicare all’INAIL la denuncia delle retribuzioni. Per effettuare detta dichiarazione annuale, gli interessati dovranno:
Come anticipato in premessa, per procedere al corretto calcolo del premio assicurativo sarà necessario accedere alle informazioni contenute nelle basi di calcolo. Queste, oltre a poter essere scaricate massivamente dal servizio Richiesta basi di calcolo, possono essere scaricate singolarmente dalla sezione Fascicolo aziende > Visualizza comunicazioni ovvero dal servizio Visualizza basi di calcolo.
In tale modello sarà possibile recuperare le indicazioni relative:
Preso atto dei predetti dati e delle retribuzioni effettivamente corrisposte ovvero delle retribuzioni convenzionali, potrà essere predisposta e trasmessa l’autoliquidazione INAIL tramite:
La retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio assicurativo deve essere distinta tra retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio.
La retribuzione effettiva è pari, per la generalità dei lavoratori dipendenti, all’ammontare della retribuzione lorda corrisposta nel periodo di riferimento. Essa è, altresì, uguale all’imponibile contributivo INPS ed è rintracciabile sul Libro Unico del Lavoro dell’azienda. Tale retribuzione deve intendersi utile al computo per i lavoratori dipendenti, siano essi quadri, impiegati o operai, e deve essere presa a riferimento secondo il criterio di competenza.
Per i lavoratori a tempo parziale la base imponibile per il calcolo del premio assicurativo è la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando detta retribuzione per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (per l’anno 2024, il minimale di retribuzione oraria dei lavoratori part-time è pari a 8,53 euro, ovverosia il minimale giornaliero di € 56,87 x 6 : 40 (ore full time)).
Per altre categorie di lavoratori, invece, quali ad esempio i tirocinanti, i familiari, i soci di imprese non artigiane, i collaboratori coordinati e continuativi, per il calcolo del premio assicurativo dovranno prendersi a riferimento le c.d. retribuzioni convenzionali, con i loro limiti minimali e massimali.
Laddove, infine, si sia in mancanza di parametri di retribuzione effettiva o convenzionale, andrà presa a riferimento, in via residuale, la c.d. retribuzione di ragguaglio, che è pari al minimale di rendita. Per l’anno 2024 essa ha i valori equiparati ai parametri già previsti per i lavoratori parasubordinati.
Di seguito si propone un esempio di svolgimento del calcolo del premio assicurativo.
I tassi assicurativi INAIL possono subire delle oscillazioni (in aumento o in diminuzione) a seconda dell’andamento infortunistico della singola PAT ovvero a seguito delle misure di prevenzione adottate dall’azienda.
Nel primo caso, l’oscillazione del tasso, in riduzione o in aumento, è determinata dall’INAIL mediante l’elaborazione dei c.d. Modelli 20SM, contenenti i tassi di premio oscillanti per andamento infortunistico aziendale.
Tale tipologia di oscillazione è detta anche automatica ed è applicabile solo successivamente al primo biennio di attività (pari al 5%).
Diversamente, laddove l’impresa abbia adottato misure per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in misura aggiuntiva rispetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, potrà accedere alla c.d. oscillazione del tasso per prevenzione, trasmettendo telematicamente all’Istituto assicurativo il modello OT23.
Tale domanda deve pervenire entro il 28 febbraio per gli interventi effettuati nell’anno precedente.
In tal caso, nel primo biennio la riduzione sarà pari all’8% per la PAT interessata.
Diversamente sulla base del numero di lavoratori-anno del triennio sarà possibile accedere alle seguenti riduzioni:
lavoratori-anno del triennio della PAT |
Riduzione |
Fino a 10 |
28% |
Da 10,01 a 50 |
18% |
Da 50,01 a 200 |
10% |
Oltre 200 |
5% |
Come specificato nella nota INAIL 24 dicembre 2024, n. 12500, le riduzioni contributive sul premio assicurativo applicabili nell’autoliquidazione 2024/2025 sono:
Le retribuzioni utili al calcolo della rata 2025 dovranno essere pari a quelle del 2024.
Laddove il datore di lavoro preveda, per l’anno 2025, di erogare retribuzioni inferiori (o superiori) rispetto a quelle risultanti per l’anno 2024 e intenda calcolare il premio dovuto sulla rata su retribuzioni diverse da quelle inserite per la regolazione, dovrà inviare all’INAIL, entro il 17 febbraio 2025, la c.d. riduzione del presunto, utilizzando l’apposito applicativo online e specificando le motivazioni della richiesta (Licenziamento o dimissioni volontarie del personale soggetto all’assicurazione; ricorso alla CIG; prevista prossima cessazione dell’attività o ridimensionamento della stessa; ecc.).
Il premio di autoliquidazione può essere versato in unica soluzione entro il 17 febbraio 2025 ovvero in quattro rate trimestrali. In tale ultima ipotesi saranno dovuti gli interessi annui i cui coefficienti sono stati comunicati dall’INAIL con la nota 14 gennaio 2025, n. 370.
Atteso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024, pari al 3,41%, l’Istituto assicurativo ha reso noti i seguenti coefficienti:
N.. rata |
Data di scadenza |
Coefficienti interessi |
1° |
17 febbraio 2025 |
0 |
2° |
16 maggio 2025 |
0,00822137 |
3° |
20 agosto 2025 |
0,01681644 |
4° |
17 novembre 2025 |
0,02541151 |
QUADRO NORMATIVO |
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