Autonomia dei giudici nazionali di grado inferiore di adire la Corte di giustizia Ue

Pubblicato il 15 novembre 2010

Con pronuncia del 5 ottobre 2010 la Corte di giustizia Ue, causa C-173/09, ha affermato che i giudici nazionali, chiamati a decidere dopo rinvio operato ad essi da giudici nazionali di grado superiore, possono valutare diversamente le questioni di diritto provenienti dagli organi superiori se ritengono che queste non siano conformi al diritto dell’Unione.

Osservano i giudici Ue che un giudice nazionale cui spetta applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme comunitarie deve garantire la piena efficacia di tali norme, e, quando si prospetta il caso, può disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni contrastanti della legislazione nazionale.

Quindi sostiene la sentenza Ue “il giudice che non decide in ultima istanza dev’essere libero, se esso ritiene che la valutazione in diritto formulata dall’istanza superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dell’Unione, di sottoporre alla Corte le questioni con cui deve confrontarsi”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: il Centro operativo di Pescara non ha potestà impositiva

14/01/2026

Riforma banche e vigilanza: cosa prevede il decreto di recepimento

14/01/2026

Legge di Bilancio 2026: misure e incentivi fiscali per il settore agricolo

14/01/2026

Lavoro forzato: più vicina la ratifica del Protocollo OIL

14/01/2026

Indennizzo al socio uscente e imposta di registro

14/01/2026

Cinque per mille 2025, online elenchi delle ONLUS. Fine del regime transitorio

14/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy