Autorimesse. Doppia ipotecaria e catastale nonostante l'unico trasferimento. E Iva al 10 per cento

Pubblicato il 08 ottobre 2009

La vendita, in Lombardia, di un appartamento e di due autorimesse comporta l’applicazione dell’Iva al 4 per cento (la canonica tassazione dei trasferimenti con l’agevolazione “prima casa”) sul valore imponibile dell’appartamento e di un’autorimessa. Comporta anche l’applicazione dell’Iva al 10 per cento sul valore imponibile della seconda autorimessa. Comporta, poi, un’imposta di registro pari a 168 euro. Comporta, quindi, l’applicazione dell’ipotecaria e della catastale, ancora pari a 168 euro (ciascuna), per il trasferimento delle autorimesse che non siano la prima. La Regione ha finalmente ottenuto chiarezza dall’orientamento arrivato dalla Dre territoriale. Ma la necessità, sostenuta nelle indicazioni della circolare, di versare la doppia imposta fissa ipotecaria e catastale per perfezionare il trasferimento dei due box – motivata dalla circostanza che nell’ambito dell’unico contratto convivono un trasferimento agevolato ed uno che non lo è – sembra una previsione eccessiva. Specie perché le norme che regolano le due imposte indirette rimandano alla disciplina dell’altra indiretta, l’imposta di registro, per la sua concreta attuazione: nell’ambito di quest’imposta, essendo unico il trasferimento è applicabile una sola imposta fissa.

Una conferma contenuta nel documento resta di gran rilievo: l’aliquota Iva dell’autorimessa pertinenziale, ove non richiesta l’agevolazione “prima casa”, è del 10 (non del 20) per cento.

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