Pensioni Inps 2026: rivalutazione, trattamento minimo, limiti di reddito

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Come di consueto, l’Inps rende note le novità in merito al rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2026.

La circolare n. 153 del 19 dicembre 2025 fornisce infatti un quadro organico delle regole applicative della rivalutazione, degli incrementi previsti dalla normativa vigente e delle modalità gestionali adottate dall’Istituto, con effetti diretti sugli importi in pagamento a partire dal 1° gennaio 2026.

Il quadro normativo è articolato e si fonda, in primo luogo, sui meccanismi di perequazione automatica delle pensioni disciplinati dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabilisce il principio della rivalutazione dei trattamenti pensionistici in funzione della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. A tale impianto strutturale si affiancano le disposizioni più recenti introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha ridefinito le percentuali di rivalutazione applicabili per fasce di importo dei trattamenti pensionistici.

Ulteriore riferimento essenziale è rappresentato dal decreto interministeriale 19 novembre 2025, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con quello del lavoro, che ha determinato l’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2025 e quello provvisorio per l’anno 2026.

La circolare recepisce inoltre le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2025, con particolare riguardo alla proroga degli incrementi per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, nonché alle norme speciali applicabili a specifiche categorie di beneficiari, come le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione della circolare Inps n. 153/2025 è ampio e comprende tre principali categorie di prestazioni.

In primo luogo, rientrano nel perimetro della circolare le prestazioni previdenziali, tra cui le pensioni di vecchiaia, anticipate, ai superstiti e le altre pensioni erogate dall’Inps, con le esclusioni espressamente previste dalla normativa per alcune tipologie di trattamenti.

In secondo luogo, il documento disciplina la rivalutazione e l’aggiornamento delle prestazioni assistenziali, quali le pensioni e gli assegni sociali, le prestazioni a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché le indennità e gli assegni accessori di natura risarcitoria. Per tali prestazioni, la circolare rinvia alle tabelle contenute nell’allegato n. 2, che riportano i nuovi importi e i limiti reddituali applicabili per l’anno 2026.

Infine, la circolare si applica alle prestazioni di accompagnamento a pensione, come l’APE sociale e altri strumenti analoghi, precisando che tali trattamenti, per loro natura, non sono soggetti a rivalutazione e possono essere azzerati alla scadenza prevista nel corso del 2026.

Rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2026

La rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2026 costituisce uno degli elementi centrali disciplinati dalla circolare Inps n. 153 del 19 dicembre 2025. L’Istituto, sulla base delle disposizioni normative vigenti e dei decreti interministeriali di riferimento, ha definito infatti criteri, percentuali e modalità operative per l’adeguamento degli importi pensionistici all’andamento dell’inflazione, assicurando la tutela del potere d’acquisto dei trattamenti previdenziali. La rivalutazione viene applicata in modo differenziato, tenendo conto dell’importo complessivo delle pensioni percepite dal singolo soggetto e delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione.

Criteri generali di perequazione automatica

Il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni trova fondamento nell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui la rivalutazione è attribuita a partire dall’anno successivo a quello di decorrenza della pensione ed è calcolata sulla base dell’importo complessivo dei trattamenti in pagamento al mese di dicembre dell’anno precedente.

La circolare Inps n. 153/2025 ribadisce che la rivalutazione opera al lordo delle eventuali trattenute fiscali o contributive e viene determinata considerando il cosiddetto cumulo perequativo.

Cumulo perequativo

Il cumulo perequativo consiste nella considerazione unitaria di tutte le pensioni di cui il soggetto risulta titolare, indipendentemente dall’Ente erogatore, purché le prestazioni siano assoggettate al regime della perequazione cumulata. In tale ambito, rilevano non solo le pensioni erogate dall’Inps, ma anche quelle corrisposte da altri Enti previdenziali, purché registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e correttamente classificate ai fini della perequazione. L’importo complessivo così determinato rappresenta la base di riferimento per l’applicazione delle percentuali di rivalutazione previste dalla normativa.

Trattamenti inclusi ed esclusi

La circolare individua in modo puntuale i trattamenti inclusi ed esclusi dal cumulo perequativo.

Sono generalmente incluse le pensioni previdenziali assoggettate alla rivalutazione automatica, mentre restano escluse alcune specifiche categorie di prestazioni. Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo, le pensioni a carattere assistenziale, le prestazioni di accompagnamento a pensione e i trattamenti che beneficiano di regimi di rivalutazione autonomi, come quelli riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Inoltre, alcune pensioni vengono rivalutate singolarmente, senza applicazione del cumulo, in ragione della loro particolare disciplina normativa.

Una volta determinato l’importo complessivo da assumere a base della perequazione, la rivalutazione spettante viene ripartita in misura proporzionale su ciascuna pensione o quota di pensione. Tale criterio di ripartizione si applica anche nei casi di pensioni in cumulo o totalizzazione, nei quali l’aumento viene distribuito tra le singole quote in proporzione al contributo di ciascuna quota alla formazione dell’importo complessivo del trattamento. Questo meccanismo garantisce coerenza e uniformità nell’applicazione della rivalutazione, evitando duplicazioni o distorsioni negli incrementi riconosciuti.

Indice di rivalutazione definitivo 2025

La percentuale di variazione definitiva stabilita per la perequazione delle pensioni relative all’anno 2025 è pari a +0,8% con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Tale valore è stato applicato in via definitiva a tutti i trattamenti pensionistici interessati, secondo le regole ordinarie della perequazione automatica.

L’applicazione dell’indice definitivo ha consentito di consolidare gli importi pensionistici in pagamento nel corso del 2025, che costituiscono la base di riferimento per la successiva rivalutazione prevista dal 1° gennaio 2026. Gli importi del trattamento minimo e delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2025 risultano pertanto definitivamente determinati sulla base di tale percentuale.

Poiché l’indice definitivo per il 2025 coincide con quello già applicato in via provvisoria, la circolare chiarisce che non sono dovuti conguagli a titolo di rivalutazione per il medesimo anno. Questa precisazione riveste particolare importanza operativa, in quanto esclude la necessità di recuperi o integrazioni sugli importi già erogati.

Indice di rivalutazione provvisorio 2026

Per l’anno 2026, la rivalutazione delle pensioni è effettuata sulla base di un indice provvisorio, anch’esso determinato dal decreto interministeriale 19 novembre 2025 e recepito dalla circolare Inps n. 153/2025.

La percentuale di variazione prevista per il calcolo della perequazione delle pensioni dal 1° gennaio 2026 è pari a +1,4%. Tale indice viene applicato in via provvisoria a tutti i trattamenti pensionistici assoggettati alla rivalutazione automatica, nel rispetto delle fasce di importo previste dalla normativa.

Meccanismo di conguaglio

Essendo un indice provvisorio, la percentuale del +1,4% potrà essere oggetto di conguaglio negli anni successivi, una volta determinato l’indice definitivo sulla base dei dati ISTAT consolidati. Il conguaglio sarà effettuato in sede di perequazione dell’anno successivo, con eventuali adeguamenti a credito o a debito per i pensionati interessati.

Impatto sui limiti reddituali collegati

L’indice di rivalutazione provvisorio per il 2026 incide non solo sugli importi delle pensioni, ma anche sui limiti reddituali utilizzati per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. In particolare, il valore del trattamento minimo rivalutato costituisce la base per il calcolo dei limiti di reddito applicabili alle prestazioni assistenziali e agli altri benefici subordinati a soglie economiche.

Fasce di rivalutazione delle pensioni 2026

In applicazione dell’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la rivalutazione delle pensioni per il 2026 è riconosciuta in misura differenziata, sulla base dell’importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti dal singolo soggetto.

Pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo

Per le pensioni di importo complessivo fino a quattro volte il trattamento minimo Inps, l’indice di rivalutazione del +1,4% è applicato nella misura del 100%. Ciò comporta il pieno riconoscimento dell’aumento previsto, senza riduzioni percentuali.

Pensioni tra quattro e cinque volte il trattamento minimo

Per le pensioni di importo complessivo superiore a quattro e fino a cinque volte il trattamento minimo, l’indice di rivalutazione è riconosciuto nella misura del 90%. L’aumento effettivo risulta pertanto ridotto rispetto alla percentuale piena, ma comunque significativo.

Pensioni oltre cinque volte il trattamento minimo

Per le pensioni di importo complessivo superiore a cinque volte il trattamento minimo, la rivalutazione è attribuita nella misura del 75% dell’indice previsto. Questa articolazione per fasce riflette la scelta del legislatore di concentrare maggiormente gli effetti della perequazione sui trattamenti di importo medio-basso, garantendo al contempo un adeguamento, seppur ridotto, anche per le pensioni di importo più elevato.

Incremento delle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo

Accanto alla rivalutazione ordinaria delle pensioni, la circolare Inps n. 153 del 19 dicembre 2025 disciplina anche l’incremento aggiuntivo riconosciuto alle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, misura introdotta negli ultimi anni con finalità di sostegno al reddito dei pensionati economicamente più esposti e prorogata anche per l’anno 2026. Tale incremento si affianca alla perequazione automatica e ne segue regole applicative specifiche, che assumono particolare rilievo operativo per la corretta determinazione degli importi in pagamento.

L’incremento delle pensioni fino al trattamento minimo trae origine dall’articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), che ha introdotto una maggiorazione straordinaria dei trattamenti pensionistici di importo più contenuto. Tale misura è stata successivamente prorogata e rimodulata da interventi normativi successivi, fino alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che, con l’articolo 1, comma 177, ha esteso l’applicazione dell’incremento anche all’anno 2026.

Percentuale di incremento applicabile

Per l’anno 2026, la percentuale di incremento prevista dalla normativa è pari a +1,3%, in riduzione rispetto al valore applicato per l’anno precedente. Tale percentuale si applica alle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, come determinato sulla base dei valori rivalutati per il 2026.

La circolare chiarisce che l’incremento viene calcolato sul trattamento mensile in pagamento determinato secondo la normativa vigente antecedente all’entrata in vigore della legge n. 197/2022. Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’incremento, non rilevano i redditi posseduti dal pensionato, trattandosi di una misura svincolata da requisiti reddituali e finalizzata esclusivamente al rafforzamento del trattamento minimo.

Importo massimo riconoscibile nel 2026

Sulla base del trattamento minimo rivalutato per l’anno 2026, pari a 611,85 euro mensili, l’incremento massimo riconoscibile è determinato applicando la percentuale dell’1,3%. Ne deriva un incremento massimo mensile pari a 7,95 euro, che viene attribuito, ove spettante, in modo automatico dall’Inps.

La circolare specifica che, nel caso di pensioni integrate al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato. Per le pensioni non integrate, il cui importo a calcolo risulti comunque pari o inferiore al trattamento minimo, l’incremento viene invece determinato sull’importo lordo in pagamento.

Tenendo conto dell’incremento massimo, l’importo complessivo mensile della pensione può raggiungere, per il 2026, il valore di 619,80 euro. Questo importo rappresenta il limite massimo conseguibile per effetto della combinazione tra rivalutazione ordinaria e incremento aggiuntivo previsto dalla normativa. Anche per le pensioni in convenzione internazionale, la circolare chiarisce che l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e, quindi, sul pro-rata italiano, garantendo un’applicazione uniforme della misura.

Rivalutazione delle pensioni con benefici speciali

Accanto alla disciplina generale della perequazione, la circolare Inps n. 153/2025 dedica specifica attenzione alle pensioni che beneficiano di regimi speciali di rivalutazione, in particolare quelle riconosciute alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti. Per tali trattamenti, il legislatore ha previsto regole autonome, finalizzate a garantire una tutela rafforzata rispetto al meccanismo ordinario.

Pensioni delle vittime del terrorismo e delle stragi

Le pensioni attribuite alle vittime del terrorismo e delle stragi, nonché ai loro familiari aventi diritto, sono disciplinate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l’articolo 3, comma 4 quater, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto che tali trattamenti siano rivalutati annualmente secondo un regime speciale, distinto dalla perequazione ordinaria.

La rivalutazione può avvenire secondo due modalità alternative: applicando integralmente la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo oppure riconoscendo un incremento annuale massimo pari all’1,25%, calcolato sull’ammontare del trattamento dell’anno precedente, secondo l’articolazione prevista dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per l’anno 2026, la circolare Inps n. 153/2025 evidenzia che l’indice di perequazione ordinario risulta superiore all’1,25%. Di conseguenza, la rivalutazione delle pensioni delle vittime del terrorismo è stata riconosciuta applicando integralmente la variazione dell’indice ISTAT, risultando più favorevole rispetto all’incremento massimo alternativo. Questo meccanismo di confronto garantisce che il beneficiario ottenga sempre il trattamento più vantaggioso tra le due opzioni previste dalla legge.

Un aspetto di rilievo operativo è rappresentato dall’esclusione di tali pensioni dal cumulo perequativo. La circolare ribadisce che i trattamenti riconosciuti alle vittime del terrorismo non sono assoggettati al cumulo con altre pensioni eventualmente percepite dal soggetto e vengono pertanto rivalutati sempre singolarmente, secondo il proprio regime speciale. Ciò evita che l’importo complessivo delle pensioni incida negativamente sull’entità della rivalutazione spettante.

Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e risarcitorie

La circolare Inps n. 153/2025 disciplina anche la rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio, che, pur non rientrando nel sistema previdenziale in senso stretto, sono anch’esse adeguate annualmente in funzione dell’andamento dei prezzi e dei valori di riferimento normativi.

Pensioni sociali e assegni sociali

Alle pensioni sociali e agli assegni sociali si applica l’indice di rivalutazione provvisorio previsto per il 2026, pari al +1,4%. La rivalutazione avviene in modo automatico e incide sia sugli importi delle prestazioni sia sui relativi limiti di reddito, che costituiscono requisito essenziale per il riconoscimento del beneficio.

I nuovi importi mensili e annui delle pensioni sociali e degli assegni sociali, aggiornati sulla base dell’indice provvisorio 2026, sono riportati nelle tabelle contenute nell’Allegato n. 2 alla circolare. Tali tabelle rappresentano il riferimento ufficiale per la verifica della spettanza delle prestazioni e per il calcolo dei limiti reddituali applicabili ai beneficiari.

Prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti

La rivalutazione provvisoria per il 2026 è applicata anche alle prestazioni a favore dei mutilati e invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti. Gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità riconosciute a tali categorie sono adeguati in misura coerente con l’indice previsto, garantendo la continuità del sostegno economico.

Contestualmente all’adeguamento degli importi, la circolare dispone l’aggiornamento dei limiti di reddito rilevanti per il diritto alle prestazioni. In particolare, i limiti sono incrementati dell’1,3% rispetto all’anno precedente, in coerenza con la normativa vigente. I valori aggiornati sono dettagliatamente indicati nell’Allegato n. 2, che costituisce parte integrante delle istruzioni operative.

Indennità e assegni accessori delle pensioni privilegiate

Per le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria, concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche, la rivalutazione segue un criterio distinto. La circolare indica una percentuale di rivalutazione pari al 4,16%, calcolata sulla base della variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, al netto degli assegni familiari.

La rivalutazione del 4,16% si applica esclusivamente alla quota perequabile delle indennità, come individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e riguarda sia le indennità riconosciute agli invalidi sia gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria. L’ambito soggettivo di applicazione è quindi limitato alle categorie espressamente individuate dalla normativa, nel rispetto dei criteri storicamente adottati per tali trattamenti.

Tabelle Inps 2026: importi e limiti di reddito

Le tabelle Inps 2026, contenute nell’allegato n. 2 alla circolare Inps n. 153 del 19 dicembre 2025, rappresentano il riferimento ufficiale per la determinazione degli importi delle prestazioni previdenziali e assistenziali e dei limiti di reddito applicabili nel corso dell’anno 2026.

Trattamento minimo Inps 2026

Il trattamento minimo costituisce il parametro di riferimento per numerose prestazioni e limiti reddituali. Per l’anno 2026, i valori risultano i seguenti:

Anno

Importo mensile

Importo annuo (13 mensilità)

2025

603,40 €

7.844,20 €

2026

611,85 €

7.954,05 €

Il trattamento minimo 2026 è utilizzato per:

  • integrazione al minimo delle pensioni;
  • determinazione dei limiti di reddito per maggiorazioni sociali;
  • calcolo delle soglie per prestazioni assistenziali e collegate al reddito.

Prestazioni assistenziali

L’allegato n. 2 riporta gli importi aggiornati delle principali prestazioni assistenziali, rivalutati applicando l’indice provvisorio 2026.
 

Prestazione

Importo mensile 2026

Importo annuo 2026

Assegno sociale

546,07 €

7.101,12 €

Pensione sociale (importo base)

546,07 €

7.101,12 €

Gli importi sopra indicati costituiscono la base di riferimento anche per il calcolo dei limiti reddituali e delle maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

Limiti reddituali per prestazioni collegate al reddito

I limiti di reddito sono costruiti come multipli del trattamento minimo e risultano determinanti per il diritto alle prestazioni.

Anno

Trattamento minimo annuo (TM)

Assegno sociale annuo (AS)

Limite personale

Limite coniugale

2025

7.844,20 €

7.002,97 €

9.721,92 €

16.724,89 €

2026

7.954,05 €

7.101,12 €

9.727,77 €

16.828,89 €

Tabelle per il recupero indebiti

L’allegato n. 2 contiene anche la tabella utile al calcolo della trattenuta teorica massima applicabile in caso di recupero di indebiti pensionistici “propri”.

Ammontare redditi annui

Percentuale di riduzione

Fino a 31.816,20 €

Nessuna

Oltre 31.816,20 € e fino a 39.770,25 €

25%

Oltre 39.770,25 €

50%

Requisiti anagrafici per il 2026

La circolare Inps n. 153/2025 conferma i requisiti anagrafici validi per l’anno 2026, applicati automaticamente in sede di rinnovo.

  • Età pensionabile per la pensione di vecchiaia: 67 anni
  • Età per l’assegno sociale: 67 anni

NOTA BENE: la circolare chiarisce che i requisiti anagrafici sono applicati automaticamente in sede di rinnovo delle prestazioni, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del beneficiario, salvo i casi in cui siano richieste specifiche dichiarazioni reddituali o documentali.

Gestione fiscale

Un’ampia sezione della circolare Inps n. 153/2025 è dedicata alla gestione fiscale delle pensioni rinnovate, con particolare riferimento alla tassazione IRPEF, ai conguagli e alle addizionali.

Tassazione IRPEF e detrazioni

La tassazione delle pensioni avviene con riferimento al soggetto beneficiario e non alla singola prestazione. L’IRPEF è quindi determinata sull’imponibile complessivo, costituito dalla somma delle pensioni e delle altre prestazioni assoggettate a tassazione ordinaria, erogate dall’Inps o da altri Enti e registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni.

Le detrazioni d’imposta, comprese quelle per familiari a carico, sono applicate sull’imponibile complessivo e successivamente ripartite proporzionalmente sulle singole prestazioni. La circolare precisa che, per il 2026, sono state attribuite le stesse detrazioni in essere nel mese di dicembre 2025, salvo diversa richiesta del pensionato.

Conguagli fiscali e rateazioni

In caso di conguagli fiscali a debito relativi all’anno 2025, il recupero delle somme dovute avviene, di regola, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2026. Le somme recuperate sono certificate nella Certificazione Unica 2026.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e con conguagli a debito superiori a 100 euro, la normativa prevede la rateazione fino al mese di novembre 2026. Tale misura consente di attenuare l’impatto finanziario del recupero sul reddito del pensionato.

Addizionali regionali e comunali

La circolare riepiloga il calendario delle trattenute delle addizionali IRPEF:

  • addizionale regionale a saldo 2025: da gennaio a novembre 2026;
  • addizionale comunale a saldo 2025: da gennaio a novembre 2026;
  • addizionale comunale in acconto 2026: da marzo a novembre 2026.

Gli importi delle addizionali sono determinati sulla base delle aliquote deliberate da Regioni e Comuni e comunicate entro la data di lavorazione del rinnovo. Eventuali variazioni successive comportano la rideterminazione degli importi a partire dal mese di marzo 2026.

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