Autotutela, la rinuncia deve essere formale

Pubblicato il 18 novembre 2020

L’Agenzia delle entrate non può equiparare ad una richiesta di autotutela il comportamento dell’accertato, che non si presenta al contraddittorio e avanza istanza di accertamento con adesione.

Dunque, in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione (art. 6 del D.lgs. 218 del 1997), la mancata comparizione - giustificata o meno - del contribuente al contraddittorio non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento.

Così la Cassazione con la sentenza 26166 del 17 novembre 2020.

La Corte ribadisce sostanzialmente la richiamata ordinanza di Cassazione n. 27274/2019, nella parte in cui ritiene che la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione in via amministrativa della lite non interrompe la sospensione del termine dei 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso, poiché tale comportamento: “non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza né è idoneo a farne venir meno ‘ab origine’ gli effetti.”.

Inoltre, la stessa ordinanza, spiegano gli ermellini, chiarisce che l’effetto sospensivo del termine di impugnazione è automatico, prescindendo dal concreto comportamento del contribuente, che può comunque avvalersi del maggior spatium deliberandi offerto dalla norma.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy