Autotutela, la rinuncia deve essere formale

Pubblicato il 18 novembre 2020

L’Agenzia delle entrate non può equiparare ad una richiesta di autotutela il comportamento dell’accertato, che non si presenta al contraddittorio e avanza istanza di accertamento con adesione.

Dunque, in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione (art. 6 del D.lgs. 218 del 1997), la mancata comparizione - giustificata o meno - del contribuente al contraddittorio non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento.

Così la Cassazione con la sentenza 26166 del 17 novembre 2020.

La Corte ribadisce sostanzialmente la richiamata ordinanza di Cassazione n. 27274/2019, nella parte in cui ritiene che la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione in via amministrativa della lite non interrompe la sospensione del termine dei 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso, poiché tale comportamento: “non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza né è idoneo a farne venir meno ‘ab origine’ gli effetti.”.

Inoltre, la stessa ordinanza, spiegano gli ermellini, chiarisce che l’effetto sospensivo del termine di impugnazione è automatico, prescindendo dal concreto comportamento del contribuente, che può comunque avvalersi del maggior spatium deliberandi offerto dalla norma.  

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