Avvocati. Diffida e sospensione se non si comunica la PEC al COA

Pubblicato il 24 settembre 2020

Tra le modifiche introdotte con il Decreto Semplificazioni (n. 76/2020) è stato disposto un rafforzamento dell’obbligo per i professionisti iscritti negli albi, avvocati compresi, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi Ordini.

E’ sancito, in particolare, che se il professionista non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza verrà obbligatoriamente diffidato ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali il COA applicherà la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC).

La novità è stata segnalata dall’Ordine degli avvocati di Milano ai propri iscritti, con nota del 22 settembre 2020, nella quale si invitano i legali che ancora non abbiano provveduto all’incombente ad adempiervi immediatamente, al fine di evitare di essere sottoposti a diffida.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy