Avvocati. Diffida e sospensione se non si comunica la PEC al COA

Pubblicato il 24 settembre 2020

Tra le modifiche introdotte con il Decreto Semplificazioni (n. 76/2020) è stato disposto un rafforzamento dell’obbligo per i professionisti iscritti negli albi, avvocati compresi, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi Ordini.

E’ sancito, in particolare, che se il professionista non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza verrà obbligatoriamente diffidato ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali il COA applicherà la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC).

La novità è stata segnalata dall’Ordine degli avvocati di Milano ai propri iscritti, con nota del 22 settembre 2020, nella quale si invitano i legali che ancora non abbiano provveduto all’incombente ad adempiervi immediatamente, al fine di evitare di essere sottoposti a diffida.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI 2026 in GU: guida alle novità di lavoro

24/03/2026

Fondo Forma.Temp e AIS 2026: requisiti, limiti e procedure di rimborso

24/03/2026

Semplificazioni e incentivi fiscali nella Legge annuale PMI

24/03/2026

Successioni e partecipazioni societarie: niente esenzione senza controllo effettivo

24/03/2026

Indennità di discontinuità 2026: domanda entro il 30 aprile, con nuovi requisiti

24/03/2026

Prescrizione: resta la sospensione della riforma Orlando per i reati fino al 2019

24/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy