Avvocati. Iscrizione a Gestione separata alla Corte costituzionale

Pubblicato il 21 giugno 2021

La Consulta vaglierà la legittimità dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS per gli avvocati non tenuti ad iscriversi alla Cassa Nazionale di previdenza forense.

Obbligo di contribuzione alla Consulta

Il 16 giugno 2021 è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, l’ordinanza n. 86 del 1° febbraio 2021, con cui il Tribunale di Catania ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità avente ad oggetto l’iscrizione alla gestione separata INPS degli avvocati non tenuti all'iscrizione a Cassa Forense per mancato raggiungimento delle soglie previste.

In proposito, si ricorda che la Corte di cassazione si è pronunciata sancendo l’obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione separata in caso di esercizio abituale della professione di avvocato e in assenza di iscrizione a Cassa Forense (sentenze nn. 32167/2018, 317/2020).

Il giudice rimettente ha evidenziato la rilevanza della questione di costituzionalità specificamente sollevata, relativa all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, per come interpretato dell'art. 18, comma 12, Decreto-legge 98/2011.

L’incostituzionalità della normativa in esame, infatti, farebbe venir meno la fonte da cui trae fondamento l'obbligo di iscrizione degli avvocati alla gestione separata dell'INPS e, conseguentemente, il credito contributivo reclamato dall’Istituto di previdenza a tale titolo.

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