Avvocati. No ad una pubblicità suggestiva ed equivoca

Pubblicato il 14 novembre 2012 Secondo la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, - sentenza n. 19705 del 13 novembre 2012 – non è illegittimo per l’organo professionale forense che proceda nell’ambito di un giudizio disciplinare “individuare una forma di illecito disciplinare (non certamente nella pubblicità in sé perfettamente legittima nel suo aspetto informativo ma) nelle modalità e nel contenuto della pubblicità stessa, in quanto lesivi del decoro e della dignità della professione, e non nell’attività di acquisizione di clientela in sé, ma negli strumenti usati, allorché essi siano non conformi alla correttezza ed al decoro professionale”.

Sulla base di tale assunto, i giudici di legittimità hanno ritenuto non irragionevole la decisione con cui il Consiglio dell’ordine di Monza, prima, il Cnf, poi, avevano disciplinarmente sanzionato quattro avvocati per un messaggio pubblicitario, inserito nel box del giornale “City” di Milano, connotato da slogan sull’attività svolta, “con grafica tale da porre enfasi sul dato economico e contenente dati equivoci, suggestivi ed eccedenti il carattere informativo”.
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