Avvocati stabiliti. Cancellato l'iscritto all'albo con titolo inidoneo

Pubblicato il 07 febbraio 2019

Va confermata la cancellazione dell'avocat dall'elenco speciale degli avvocati stabiliti, nel caso in cui la corrispondente iscrizione sia avvenuta sulla base di un titolo reso da un organismo non abilitato.

In Italia, il titolo dell'avvocato che abbia conseguito l'abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), Ordine tradizionale Bucarest.

Detto organismo è infatti indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell'UE.

Idoneo solo il titolo rilasciato dall'autorità indicata dalla Romania

E' quindi da disattendere, per carenza del requisito del “fumus boni iuris” l'istanza di sospensione della esecutività di un provvedimento di cancellazione dall'elenco speciale citato, nel caso in cui la corrispondente iscrizione sia avvenuta sulla base di un titolo reso da un organismo diverso, quale la UNBR, struttura BOTA.

Lo hanno ricordato le Sezioni Unite civili di Cassazione con sentenza n. 3516 del 6 febbraio 2019, di rigetto di un ricorso contro una decisione del Consiglio nazionale forense.

Il CNF, in particolare, aveva confermato la cancellazione, in autotutela, disposta da un COA, dell'iscrizione di un "avocat" rumeno, nell'albo speciale degli avvocati stabiliti, in conseguenza della ritenuta inidoneità al rilascio del titolo di avvocato da parte della UNBR, struttura Bota, ritenuto ente non abilitato.

Nella specie, le SU hanno precisato di essersi già pronunciate su tutte le questioni riproposte con ben 29 pronunce (tra cui le nn. 6463/2016 e 21114/2017), sei delle quali riferite a ricorsi proposti dall'attuale ricorrente, il quale aveva dedotto, anche in questo caso, senza introdurre reali profili di novità.

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