Aziende con più attività: va applicato il CCNL più coerente per ogni settore

Pubblicato il 20 ottobre 2025

Il datore deve applicare il contratto collettivo coerente con l’attività effettivamente svolta dai lavoratori, anche se iscritto a più associazioni di categoria. È esclusa l’applicazione di CCNL diversi a lavoratori con le stesse mansioni, al fine di evitare disparità di trattamento.

La Cassazione, in tema di CCNL e attività plurime, chiarisce i criteri di applicazione nei casi di doppia iscrizione datoriale.

CCNL in caso di attività plurime: i chiarimenti della Cassazione

Con l’ordinanza n. 27719 del 17 ottobre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è pronunciata in merito all’individuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile ai datori di lavoro che esercitano più attività economiche e risultano iscritti a differenti associazioni datoriali.

La decisione affronta un tema di rilievo operativo per le imprese multiservizi e per quelle che esercitano attività in settori interessati da processi di fusione o riorganizzazione.

La Corte ha precisato che il datore di lavoro deve applicare, per ciascun ambito di attività, il contratto collettivo nazionale coerente con le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori, senza possibilità di optare discrezionalmente per un diverso CCNL, anche se riconducibile a un’altra associazione datoriale alla quale risulti iscritto.

Il caso: applicazione del CCNL “innaturale” e contestazione dei lavoratori  

I fatti di causa  

Alcuni lavoratori dipendenti di una società operante nei settori servizi ambientali e gestione idrica avevano contestato l’applicazione, al loro rapporto di lavoro, del CCNL Gas-Acqua (Federgasacqua), sostenendo che le loro mansioni rientrassero invece nel campo di applicazione del CCNL Federambiente/Utilitalia, relativo al comparto igiene urbana.

I lavoratori avevano rilevato che l’azienda, pur essendo iscritta ad entrambe le associazioni datoriali (quelle che sottoscrivono rispettivamente i due contratti collettivi), applicava ai soli addetti al settore dei rifiuti il contratto del gas-acqua, ritenuto “innaturale” rispetto all’attività effettivamente svolta.

Le decisioni di merito  

Il Tribunale di Vicenza e successivamente la Corte d’Appello di Venezia avevano respinto le domande dei lavoratori, sostenendo che:

Il ricorso in Cassazione: i motivi e le questioni di diritto  

La censura dei lavoratori  

Nel ricorso per cassazione, i lavoratori hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2070 c.c. e dell’art. 36 Cost., evidenziando l’irragionevolezza dell’applicazione di un contratto collettivo non coerente con la natura delle mansioni svolte.

Essi hanno sostenuto che il datore, iscritto a più associazioni datoriali, non può scegliere arbitrariamente il contratto da applicare, soprattutto se tale scelta comporta una disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti impiegati nelle stesse attività.

Il principio invocato: coerenza tra attività e CCNL  

La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi l’applicazione di contratti collettivi diversi all’interno della stessa azienda che svolge più attività economiche, quando il datore di lavoro, iscritto a più associazioni datoriali, applica a parte del personale un CCNL non coerente con l’attività effettivamente svolta, diversamente da quanto avviene per altri lavoratori impiegati nello stesso settore.

Il quesito, in altri termini, concerneva la necessità di rispettare la coerenza tra l’attività svolta e il contratto collettivo applicato, in base al criterio merceologico previsto dall’art. 2070 c.c., ancora rilevante nei casi di pluralità di attività economiche.

La decisione della Cassazione   

L’efficacia soggettiva del CCNL  

La Corte di Cassazione, in primo luogo, ha ricordato che, secondo il consolidato orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2665/1997, l’iscrizione del datore di lavoro all’associazione stipulante vincola all’applicazione del relativo contratto collettivo anche nei confronti dei lavoratori non iscritti.

L’iscrizione, infatti, è uno dei modi che serve a conferire efficacia vincolante al CCNL di diritto comune ed essa è sufficiente a garantire l’efficacia della stessa contrattazione anche nei confronti del lavoratore non iscritto.

Pertanto, la libertà negoziale non può spingersi fino a consentire l’applicazione di un CCNL differente se tale scelta risulta incoerente con l’attività effettivamente esercitata e con le obbligazioni assunte dal datore per effetto della propria adesione associativa.

Applicazione del CCNL in presenza di attività plurime  

Nel caso in esame, la società esercitava due attività economiche distinte: la gestione idrica e la raccolta dei rifiuti.

In tali circostanze – ha affermato la Corte – il datore di lavoro è tenuto ad applicare il contratto collettivo coerente con ciascun settore di attività.

Difatti, in presenza di iscrizione a più associazioni di categoria, il datore deve rispettare la perimetrazione oggettiva definita dai contratti collettivi stessi, non potendo adottare soluzioni discrezionali o “di convenienza economica”.

Il datore di lavoro, ossia, iscritto a un’associazione stipulante un CCNL coerente con l’attività svolta dai dipendenti, non può applicare ad alcuni di essi un contratto diverso e meno favorevole solo perché aderisce anche a un’altra organizzazione che ha sottoscritto un CCNL relativo a un settore differente.

L’iscrizione del datore di lavoro a un’associazione stipulante comporta l’obbligo, in base al principio volontaristico, di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo coerente con l’attività effettivamente svolta, secondo l’ambito di applicazione definito dal CCNL sottoscritto.

No a CCNL diversi per stesse mansioni

Deve dunque escludersi che i lavoratori della stessa impresa, impegnati nella medesima attività (nel caso di specie nel settore dei rifiuti), possano essere assoggettati a contratti collettivi differenti.

Una simile condotta:

La Cassazione, in proposito, richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 103/1989, che riconosce il principio di parità di trattamento come corollario della dignità del lavoratore, escludendo ogni disparità retributiva o di inquadramento priva di una ragione oggettiva e coerente con l’ordinamento.

Rilievi costituzionali e giurisprudenziali  

Collegamento con l’art. 36 Cost.  

Il giudice del lavoro, in tale contesto, è tenuto a garantire il rispetto del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, anche d’ufficio, prendendo come parametro primario la retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria pertinente.

Qualora il contratto applicato dal datore risulti non coerente con l’attività svolta o determini una retribuzione inadeguata, il giudice può discostarsi da esso e procedere all’adeguamento ex art. 36 Cost., come già affermato da Cass. n. 27711/2023 e dalle Sezioni Unite del 1997.

Richiamo alla giurisprudenza consolidata  

La pronuncia si colloca nel quadro della giurisprudenza costante della Corte di Cassazione in materia di efficacia soggettiva dei contratti collettivi.

In particolare, oltre alla già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 2665/1997, richiama la sentenza n. 7203/2024, che ha confermato la vincolatività dell’applicazione di fatto del contratto collettivo come garanzia di uniformità dei trattamenti all’interno dell’impresa.

Esito del giudizio

La Corte di Cassazione, in definitiva, ha accolto il ricorso dei lavoratori, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la regolazione delle spese di giudizio.

Il principio di diritto affermato dalla Corte  

Di seguito, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e a cui dovranno attenersi i giudici del rinvio nella decisione della lite:

“L’individuazione della sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto è rimessa all'autonomia negoziale delle parti, esercitata attraverso l'iscrizione ad un sindacato o ad un’associazione imprenditoriale oppure sulla scorta di un comportamento concludente, a prescindere dal criterio dell’attività svolta. Il datore di lavoro che svolga attività economiche diverse e sia iscritto alle associazioni datoriali stipulanti i rispettivi contratti collettivi è tenuto ad applicare nella propria azienda il contratto collettivo coerente con ciascun settore di attività.”

L'ordinanza, in breve

Sintesi del caso Alcuni lavoratori di una società multiservizi, impiegati nel settore dei rifiuti, hanno contestato l’applicazione del CCNL Gas-Acqua (Federgasacqua) anziché del CCNL Federambiente/Utilitalia, sostenendo che le loro mansioni rientrassero nel comparto igiene urbana. La società, iscritta a entrambe le associazioni datoriali, applicava contratti collettivi diversi a lavoratori con funzioni analoghe.
Questione dibattuta Se un datore di lavoro che svolge più attività economiche e risulta iscritto a diverse associazioni datoriali possa scegliere liberamente quale CCNL applicare ai propri dipendenti, anche quando le mansioni svolte coincidono con quelle di altri lavoratori inquadrati in modo differente.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte ha stabilito che il datore di lavoro deve applicare, per ciascun settore di attività, il contratto collettivo coerente con le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori. Non è consentita la scelta arbitraria di un CCNL diverso, anche se riferibile a un’altra associazione datoriale. L’applicazione di contratti differenti a lavoratori con mansioni identiche viola i principi di proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.) e di correttezza contrattuale.
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