Salario minimo costituzionale: come si determina?

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Salario minimo costituzionale: come si determina?

Come verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore sia conforme ai parametri costituzionali dettati dall'art. 36 della Costituzione?

Alla domanda ha dato risposta la Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 27711 del 2 ottobre 2023, pronunciata in accoglimento del ricorso presentato da un lavoratore che aveva agito in giudizio per ottenere il diritto all'adeguamento delle retribuzioni percepite dalla datrice di lavoro, una cooperativa, ritenute non conformi al disposto costituzionale.

Giusto salario minimo costituzionale, parametri di commisurazione

Ebbene, secondo la Cassazione, il giudice, nell'attuare l'art. 36 della Costituzione, deve fare riferimento preliminare, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Dal CCNL, tuttavia, l'organo giudicante può motivatamente discostarsi, anche ex officio, qualora esso risulti in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost..

Ciò - continua la Corte - è possibile anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

E ancora. Per determinare il giusto salario minimo costituzionale, il giudice può servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.

Infine, nel verificare l'adeguatezza della retribuzione minima ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, 2° comma c.c., può anche fare riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, per come suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 relativa ai salari minimi nell'Unione Europea.

CCNL da disapplicare se contrasta con la Costituzione

La Corte d'appello, nella specie, aveva rigettato la domanda del dipendente sostenendo che la datrice di lavoro avesse pacificamente applicato il CCNL Vigilanza Privata, attinente al suo settore di operatività e stipulato da organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

I giudici di merito, ciò posto, avevano escluso che il rapporto di lavoro fosse soggetto a valutazione di conformità costituzionale.

Per gli stessi, la retribuzione stabilita dalla norma collettiva aveva acquistato, sia pure solo in via generale, una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza applicabile alle disposizioni economiche del contratto collettivo anche nei rapporti fra le singole retribuzioni.

Il dipendente si era rivolto alla Suprema corte per impugnare tali conclusioni, lamentando, tra i motivi, che la Corte di appello non aveva operato alcun raffronto del quantum della retribuzione percepita dal lavoratore per accertare la sua corrispondenza all'art. 36 Cost.

Le censure del ricorrente sono state giudicate fondate dagli Ermellini, secondo i quali le affermazioni contenute nella sentenza impugnata non risultavano conformi ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di salario minimo costituzionale e, pertanto, dovevano essere disattese.

La Corte di appello, invero, si era sottratta a qualsiasi comparazione tra i diversi trattamenti retributivi indicati dal ricorrente.

Nelle casi critici di determinazione del giusto salario - ha rammentato, sul punto, la Cassazione - l'organo giudicante è chiamato ad adoperare una griglia di criteri comparativi, avendo come punto di partenza la contrattazione collettiva, e potendo fare riferimento anche contratti di settore e categorie affini relativamente alle analoghe mansioni in concreto a svolte.

La decisione di merito, in definitiva, è stata cassata, con rimessione al giudice del merito della valutazione circa la conformità al parametro costituzionale delle singole retribuzioni corrisposte al ricorrente, valutazione che dovrà conformarsi ai principi di diritto sopra richiamati.

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